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Case di ringhiera: ballatoio ristretto da tubo scarico fumi caldaia


al1785

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In un condominio di inizio novecento, il proprietario di un alloggio a piano terra ha fatto forare i lastroni di pietra al primo e secondo piano per fare arrivare a tetto una tubazione esterna in acciaio per scaricare i fumi della sua caldaia a condensazione.

 

Questa operazione, avvenuta pochi anni fa, ha ristretto la larghezza del ballatoio da 75 cm a 55 cm scarsi. Dalla "strettoia" sono costretti a passare i proprietari di tre alloggi per arrivare alle loro abitazioni.

 

Quanto fatto era lecito? Era possibile restringere così il passaggio di un ballatoio?

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  • 2 months later...

DavideDaSerra

Non so se sia una violazione antincendio, quello che so è che è una cosa contraria alla normativa del codice civile, secondo cui non si possono fare modifiche che alterino la destinazione d'uso di una parte comune o che comunque che impediscano ad altri di fare lo stesso uso uso della cosa comune.

 

Il discorso è simile a quello dell'intubamento delle canne collettive: l'intubamento 'in sè' è a norma ma se l'intubamento non consente a TUTTI i condomini allacciati alla canna di usarla, l'intubamento è irregolare.

 

Il riferimento è questo: art. 1102 Codice civile. Nel tuo caso vale il primo punto: "alterazione della cosa comune"

 

Modificato: da DavideDaSerra
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