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Attrezzature a Pressione e Aria Compressa: normativa e Manutenzione 4.0

Scopo dell'incontro è quello di promuovere la cultura dell'aria compressa e l'utilizzo di attrezzature a pressione con la condivisione e la formazione di un protocollo etico e comportamentale da parte degli addetti ai lavori oltre ad illustrare la normativa per attrezzature a Pressione non a norma.



Dopo Industria 4.0 c'è Manutenzione 4.0: ovvero la capacità degli addetti ai lavori di non restare indietro nella fase di sviluppo tecnologico delle attività manutentive.

La manutenzione 4.0 è la diretta conseguenza dell'intelligenza artificiale che si travasa sul sistema industria 4.0 e che ha dato una svolta significativa a tutto il sistema industriale con:
- L'implementazione di nuove tecnologie;
- Nuove competenze;
- Automazione evoluta;
- Nuovi sistemi informatici;
- Necessità di formazione e informazione;
- Nuovo approccio verso il cliente con nuove proposte di servizi;
- Nuova normativa.

Quindi il manutentore:
- Deve adeguarsi a queste nuove necessità;
- Deve interpretare l'impiego dell'aria compressa per ogni singolo cliente;
- Deve poter suggerire il miglior sistema al cliente per eseguire tutti i controlli necessari con minori costi e senza inconvenienti. Soprattutto deve creare, organizzare e muoversi in un mondo totalmente connesso.

C'è da porsi delle domande: Chi gestisce i dati che dalle centraline si trasformano in informazioni? Chi ha le competenze adeguate?
Seguono alcuni concetti per un approccio corretto al dettato del principale quadro normativo e dalla normativa di riferimento:
- Il D.Lgs. 81/08 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ± Testo Unico Salute e Sicurezza applicato alle attrezzature a pressione);
- Il D.M. 329/04 (Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 ± Regolamento recante le norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93);
- Il D.M. 11.04.2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

L'impianto normativo e la normativa della sicurezza riguarda da vicino anche le attrezzature a pressione, spesso dimenticate o non abbastanza considerate dai responsabili della sicurezza e dai datori di lavoro. Stabilisce obblighi e prevede pene e sanzioni per chi non è a norma.

Il datore di lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Al fine di accertare le condizioni generali e specifiche delle attrezzature di lavoro il Datore deve effettuare le "verifiche periodiche", con periodicità stabilita dall'AII. VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tramite soggetto abilitato.

I soggetti preposti a tali controlli sono INAIL e ASL/arpa (soggetti titolari di funzione). Il proprietario/datore di lavoro è responsabile della mancata verifica; la sola richiesta non è sufficiente e quindi la mancata risposta/intervento dei soggetti titolari, entro i termini stabiliti per legge, non ne giustifica l'assenza.
La mancata esecuzione della verifica periodica si configura quindi come inadempimento legislativo e la responsabilità ricade sul Datore di Lavoro con le conseguenti sanzioni amministrative e penali.

L'apparato sanzionatorio originalmente previsto dal D.lgs 81/08 è stato modificato in modo sostanziale dal D.lgs 106/09. Le violazioni sono di carattere penale (arresto e ammenda) in base alla normativa vigente.

Il D.M. 329/04 tratta l'esercizio delle apparecchiature a pressione (serbatoi esterni e serbatoi separatori aria/olio all'interno dei compressori) e contiene gli obblighi dei titolari dell'impianto, ivi inclusi la verifica e la denuncia di messa in servizio. Obbliga anche a eseguire le verifiche periodiche successive alla prima sanzionando chi non è in regola con il fermo dell'impianto.

Per tutte le attrezzature sottoposte alla disciplina del D.M. n. 329/2004 vige l'obbligo di effettuare la dichiarazione di messa in servizio. Secondo il D.M. n. 329/2004, le attrezzature o insiemi a pressione che rientrano nelle definizioni di cui sopra sono soggetti alla verifica per la messa in servizio, riguardante l'accertamento della loro corretta installazione, se installati ed assemblati dall'utilizzatore all'impianto.

Gli obblighi del datore di lavoro/RSPP/ASPP (per attrezzature rientranti nel campo di applicazione):
- Verifica messa in servizio;
- Denuncia messa in servizio;
- Verifiche periodiche.

La dichiarazione di messa in servizio è a carico dell'utilizzatore dell'impianto, ed è da presentare all'ente competente (INAIL).
Ogni utilizzatore di attrezzature a pressione (compressori con serbatoi disoleatori, serbatoi in pressione, impianti aria compressa, ecc.) richiamate dall'art. 1 del D.M. 01.12.2004 n° 329 ha l'obbligo di avviare i seguenti procedimenti:
- Richiesta di verifica di primo impianto per la messa in servizio (se richiesta);
- Denuncia di messa a servizio dell'impianto con rispettivi allegati (relazione tecnica dell'impianto, schema impianto, dichiarazione del datore di lavoro circa il rispetto delle istruzioni di installazione dell'apparecchiatura;
- Richiesta di verifiche di riqualificazione periodica dell'attrezzatura.

Il costruttore dell'attrezzatura è tenuto a fornire a corredo dei prodotti venduti i libretti matricolari, i certificati di conformità, disegni, manuali d'uso e manutenzione, i quali saranno poi anche necessari per espletare la pratica di denuncia
Il D.M. 11.04.2011 individua l'iter burocratico per le verifiche periodiche successive alla prima da effettuarsi sulle apparecchiature facenti parte dell'All. VII del D.Lgs. 81/08 tra cui rientrano anche le apparecchiature a pressione. Con il Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011, dal 23 Maggio 2012 entrano in vigore, per il datore di lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari (INAIL per la prima, Asl /Arpa per le successive).
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