Articolo

Il quadro normativo relativo all'uso di GNL a bordo delle navi

- Convenzione SOLAS 74(88)

- Titoli professionali per Marittimi in servizio su navi soggette all' IGF CODE

- Bunkeraggio delle navi

- Ordinanza n. 174 del 13.11.2020

- Ingresso e sosta in porto

- Inquinamento atmosferico

Convenzione SOLAS
Quali sono i Certificati che attestano la conformità delle navi alle norme sull'impiego del gas o di altri combustili con basso punto di infiammabilità?

Navi passeggeri
Certificato di sicurezza nave da passeggeri: Durata 1 anno (Navi Italiane rilasciato dalla Capitaneria di porto/Consolato previa verifica tecnica dell'Organismo affidato)

Navi da carico
Certificato di sicurezza (costruzione) nave da carico: Durata 5 anni (Navi Italiane vale 4 anni rilasciato dall'Organismo autorizzato)

Navi gassiere:
Certificato di idoneità per nave gasiera: Durata 5 anni (Navi Italiane rilasciato dall'Organismo autorizzato)

Familiarizzazione (Reg. I/14 Annex to STCW)
Tutti i marittimi devono ricevere una appropriata e specifica familiarizzazione a bordo: caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti della nave; e procedure in relazione ai loro compiti e responsabilità: in condizioni di normalità e di emergenza

Addestramento di base
Personale marittimo responsabile: di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo, ovvero per interventi nei casi di emergenza.

Addestramento avanzato
Comandanti, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità per: cura e utilizzo dei gas come combustibile, e relativi sistemi di buncheraggio.

Centri di formazione
I Centri di formazione devono essere riconosciuti idonei dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; simulatore capace di rendere realistiche le condizioni operative di rifornimento, stoccaggio, movimentazione del combustibile e situazioni di emergenza; attestazione di conformità del simulatore a cura di un Organismo riconosciuto dall'Amministrazione
(Circolare: Personale marittimo n. 37 in data 18/9/2018).

Bunkeraggio delle navi - Ordinanza n. 174 del 13.11.2020
- Ammesso solo <>
- Risk assessment: redatto da un Organismo riconosciuto dallo Stato italiano (a scelta dell'armatore della nave da rifornire) presentato almeno 30 gg prima del previsto bunker, <> da altro O.R.;
- Rifornimento solo in ore diurne, condimeteo favorevoli;
- Presidi antincendio e ridondanza sistemi di comunicazione;
- Idoneità delle manichette
-Sistemi di gestione del Boil-off - divieto di emissione in atmosfera di gas;
- Dispositivi di protezione individuali (D.P.I.)
- Certificazione equipaggi ;
- Implementazione delle procedure ISM delle navi affinché prevedano: scenari associati alle operazioni di rifornimento GNL, misure di mitigazione dei rischi e risposte a situazioni emergenziali;
- Prescrizioni per lo stazionamento della bettolina scarica in porto.

Le navi alimentate a GNL in sosta nel porto o nella rada di Genova:
1. non devono eseguire prove, verifiche, test di automazione sui motori alimentati a gas naturale liquefatto, qualora ormeggiate in porto;
2. devono informare tempestivamente la Capitaneria qualora vengano registrati interventi/attivazioni dei dispositivi automatici di arresto d'emergenza (emergency shut down) sulle linee del gas, comunicando il motivo dell'avvenuto arresto e le immediate azioni correttive adottate;
3. devono mantenere a prora e a poppa uno o più cavi appennellati, di idoneo materiale e dimensionamento, con gassa terminale appennellata fuori bordo, pronti per l'eventuale rimorchio della nave in caso di emergenza.








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