Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 LB1 fai attenzione. Il punto dirimente è che non sono contratti per abitazione principale. Questo perchè questi contratti godono di un regime di tassazione-tariffazione agevolato. Se rinunci a questa agevolazione non ci sono prblemi per la multi utenza, altrimenti si incorre nel reato di frode fiscale.
LB81 Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 (modificato) Archimede, quel che vale è quel che è scritto, tutto il resto non conta. L'operatore ENEL ti indica come riferimento le condizioni contrattuali, che è fatto obbligo di rispettare. Se ti interessa, leggi le condizioni contrattuali delle varie tariffe, documentati sulla definizione di condominio, e otterrai la risposta. Se non ti interessa, è inutile che partecipi a questa discussione, altrimenti contraddici te stesso. Qualcuno ha citato l'unicità del punto di consegna, definita come il divieto di usufruire di più punti di consegna per la stessa utenza (fatte salve alcune eccezioni che permettono di ottenere un secondo contatore per usi particolari, come le pompe di calore o la ricarica dei veicoli elettrici), cio è l'esatto opposto di un impedimento al contatore unico. Quanto alle frodi fiscali, possono sussistere se le condizioni contrattuali non vengono rispettate. Non è un discorso banale come la "rinuncia alle agevolazioni", in quanto è illecita anche la cessione a terzi, sia a titolo gratuito che dietro semplice rimborso, di energia con una tariffa più cara e/o più tassata rispetto a quella che i terzi soggetti potrebbero ottenere intestandosi una regolare fornitura con condizioni conformi alle loro attività. Non è un caso se la posizione fiscale del condominio è differente da quella di una persona fisica, da qui l'attribuzione di un diverso codice fiscale e la diversità del concetto di "terzi". Se la tariffa per altri usi fosse espressamente riservata alle attività delle sole parti comuni del condominio, allora sarebbe un bel guaio perchè non si potrebbero alimentare la centrale termica, l'impianto autoclave condominiale, il centralino dell'antenna TV, il citofono ecc.. tutte attività il cui consumo di energia attraverso il contatore condominiale sarebbe attribuito (totalmente o in parte) alle singole unità immobiliari che fanno uso di tali impianti. Si potrebbero alimentare solo alcune utenze come le lampadine che illuminano le sole aree comuni, le prese di servizio usate per la manutenzione delle sole aree comuni, l'ascensore se non ha fermate all'interno delle proprietà individuali.. Modificato: 24 gennaio 2014 da LB81
Livio Orsini Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 Non è un caso se la posizione fiscale del condominio è differente da quella di una persona fisica, da qui l'attribuzione di un diverso codice fiscale e la diversità del concetto di "terzi". Non è solo questo. Le agevolazioni fiscali valgono solo per l'abitazione principale. Io posso avere 2 unità immobiliare nel medesimo edificio ma una sola può essere abitazione principale, anche adieacenti. Se le 2 unità sono distinte da due parcelle differenti sono tenuto a stipulare 2 contratti di fornitura elettrica di cui uno solo può godere della tariffa agevolata. Questo nel rispetto delle regole, poi diviolazioni di legge se ne fanno anche di ben più gravi senza che vengano rilevate e sanzionate, ma questo è un altro discorso.
ivano65 Inserita: 24 gennaio 2014 Segnala Inserita: 24 gennaio 2014 (modificato) probabilmente al primo controllo incrociato (comune , fisco o altro ) si accorgono e allora per voi potrebbero essere rogne. se proprio volete tenere questa situazione ambigua chiedi il parere di un legale. vedrai che ti invitera' a mettervi in regola. enel quando parla di forniture al condominio si riferisce ai servizi comuni e non a forniture condivise tra condomini . CIO' E' VIETATO. Modificato: 24 gennaio 2014 da ivano65
LB81 Inserita: 25 gennaio 2014 Segnala Inserita: 25 gennaio 2014 Se ti ho scritto che esistono documenti interni ad ENEL E' carta straccia in tribunale, valgono le condizioni contrattuali che il cliente ha letto e firmato. Le quali non contengono alcuna clausola che limiti l'applicabilità delle tariffe BTA alle sole parti comuni del condominio. Non inventate fanta-leggi, che ne esistono già troppe. Tra l'altro, molti condomini che hanno tali forniture hanno già subito accurati controlli della Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, essendo prevalentemente situati in zone di villeggiatura. E di illeciti ne hanno scoperti molti (affitti in nero, modifiche abusive non condonate, false dichiarazioni sulla superficie calpestabile ecc). Per me il discorso è chiuso, se non avete documenti da presentare.
LB81 Inserita: 26 gennaio 2014 Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 (modificato) Per i nuovi allacciamenti può darsi, mi risulta che all'atto della richiesta di allacciamento collettivo vengano predisposti dei contatori per le singole unità catastali (idonei alla potenza richiesta), e successivamente vengano assegnati ai rispettivi utenti per l'attivazione del contratto. I condomini che ho citato sono preesistenti (i più recenti risalgono agli anni '70) e inizialmente ripartivano i consumi in base ai millesimi (criterio non più ammesso dal Codice Civile). In taluni casi, l'ENEL aveva installato a valle dell'unico contatore un curioso pannello di lamiera con i soli interruttori limitatori per l'allacciamento delle singole unità abitative, quindi la potenza prelevabile era limitata ma i singoli consumi non venivano conteggiati separatamente. Che si tratti di situazioni "in deroga" nell'attesa di adeguamento da parte del distributore? Modificato: 26 gennaio 2014 da LB81
LB81 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Alcuni giorni fa ho richiesto ulteriori informazioni sia ad ENEL Distribuzione che ad ENEL Servizio Elettrico, oltre che ad un avvocato penalista. ENEL Distribuzione afferma che l'allaccio collettivo può essere richiesto a livello condominiale per contenere i costi, ma è comunque possibile allacciare singolarmente le sole utenze interessate. Ciascun utente ha la facoltà di non allacciarsi alla rete pubblica, dotandosi di un impianto di autoproduzione di energia elettrica per coprire il proprio fabbisogno (pagando le rispettive imposte ove l'autoproduzione sia tassata). ENEL Servizio Elettrico afferma che non esistono impedimenti all'applicabilità della tariffa BTA6 per l'alimentazione dell'intero fabbricato, a condizione che non si richieda l'IVA agevolata al 10 %, essendo questa ultima riservata ad alcuni casi particolari come l'alimentazione dei servizi condominiali in edifici ad uso residenziale. Quindi il contatore unico sarà assoggettato ad aliquota IVA 22%. L'avvocato afferma che l'energia elettrica prelevata da un contatore intestato al Condominio costituisce proprietà comune, e la destinazione d'uso è vincolata al regolamento condominiale redatto ai sensi del Codice Civile, il Condominio non può essere considerato quale "terzo soggetto" non avendo né personalità fisica né personalità giuridica. A tal fine, in tutti i casi in cui un condomino si è appropriato di energia elettrica attraverso una fornitura destinata esclusivamente ad alimentare i servizi comuni, facendone uso proprio, è stato applicato il reato di appropriazione indebita e non di furto. Il furto (eventualmente aggravato) presuppone la sottrazione di un bene di proprietà di terzi.
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