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PLC Forum


Scheda wireless compatibile con Routerboard 411 Mikrotik.


gb140659

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Buongiorno a tutti,

 

sono venuto  in possesso di due Routerboard 411 Mikrotik complete di scheda wireless (R52) ed antenna. Con le stesse ho realizzato un collegamento radio tra due edifici. Il collegamento sembra funzioni bene ma è limitato appunto dalla presenza della scheda R52, che non permette di avere velocità teoriche superiori ai 54Mb (ora la velocità media  è di circa 20 Mbit). Ho pensato quindi di provare a sostituire le schede R52 con altre che supportano velocità maggiori (come la R52HnD), ma non so se questa o altre siano compatibili con la board ed il S.O. che ho a disposizione,

 

Volevo quindi avere indicazioni da qualche utente del forum riguardo quali schede posso utilizzare per effettuare ulteriori prove. 

 

Grazie e tutti in anticipo.

 

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Per andare bene va anche bene......... Software e Firmware della board nel caso li puoi sempre agiornare; la domanda è se ha senso......

Con la stessa cifra, o poco più, ti compri un WAP o una SXT che godono anche del protocollo AC....notevolmente più performante..

 La RB411 è davvero roba vetusta.

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Grazie Andrea della pronta risposta.

 

Mi hai aperto un mondo, ho dato una veloce occhiata a quanto mi hai suggerito ed ho trovato veramente tante soluzioni , anche a basso prezzo, che possono soddisfare le esigenze.

 

Io sono partito da quello che avevo recuperato (due ATRH0512 della SICE) , giusto per verificare la fattibilità della cosa.

 

Dovendo fare quindi un bridge che permetta di avere un collegamento stabile e con una banda IP di circa 60 Mbit tra i due edifici che distano 2 Km (uno servito da F.O., l'altro in campagna e quindi non ha nessun servizio) e perfettamente in vista cosa mi consiglieresti ?

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Dipende sempre se c'è piena visibilità ottica o meno. Mikrotik va molto bene anche in ambienti "rumorosi" o comunque anche in assenza di piena visibilità-

Le performance però haimè non sono eccelse......

Per la tua esigenza direi due LHG5-HP. Altrimenti.....QRT5.

 

Se però hai piena visibilità e vuoi portare tanta banda......allora meglio approdare a prodotti Ubiquiti o Cambium; qui i volumi di traffico sono molto più alti e arrivi serenamente a link simmetrici da 300Mb e piu

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  • 2 weeks later...

Buonasera Andrea, 

in questi giorni mi sono fatto un po di cultura riguardo il mondo dei ponti radio sui 5Ghz.

 

Questo mi ha permesso quindi di ottimizzare meglio il collegamento già fatto con quello che avevo a disposizione ed ora abbiamo ottenuto un collegamento stabile sul 45 Mbit, che sono più che sufficienti per le necessità attuali, quindi per ora, anche se giustamente come la definisci tu la soluzione è veramente vetusta, penso che rimaniamo su questa configurazione.

 

Ho visto però , girando su rete, che per essere in regola con la normativa bisogna in pratica "sottostare" a due principali casistiche : la prima riguarda il fatto che l collegamento deve essere "privato" , e su questo non ci sono dubbi in quanto l' utilizzatore è sempre la stessa persona mentre la seconda riguarda il rispetto dei parametri tecnici di trasmissione. 

 

La domanda che pongo è quindi la seguente : è sufficiente che abbia impostato i paramenti "standard" sull'antenna (Italy, Regolarory Domain, Antenna Gain a 0) per essere in regola oppure bisogna fare altro o addirittura effettuare qualche misura ?

 

Grazie in anticipo e buona serata,

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Gain=0 vuol dire che gli tiri fuori tutto.....e non sapendo che antenne usi non è detto che sei a posto.

 

Di seguito uno stralcio di cosa occorre dal punto di vista tecnico:

 

Le apparecchiature in questo caso utilizzabili, sono quelle di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del Codice delle comunicazioni elettroniche, modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012. Per uso privato si intende che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria pertinenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art. 101 del Codice).

Le apparecchiature utilizzate per i collegamenti RadioLAN e HiperLAN devono rispondere ai requisiti indicati dal Dlgs 128/2016: in sostanza devono riportare la marcatura CE ed essere dotati della relativa dichiarazione di conformità.
In caso di intervento degli organi di controllo, è previsto il sequestro delle apparecchiature non conformi.

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (decisione 2005/513/CE modificata dalla 2007/90/CE):

Banda di frequenza: 5150 – 5350 MHz

EIRP: 200 mW
Uso consentito solo all’interno di edifici
TPC e DFS obbligatori nella banda da 5250 a 5350 MHz

Banda di frequenza: 5470 – 5725 MHz

EIRP: 1W
Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici
TPC e DFS obbligatori

Definizioni e condizioni:
EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power: potenza equivalente irradiata isotropicamente: si tratta di un livello di potenza che comprende anche l’eventuale guadagno di antenna: attenzione quindi alle antenne esterne!
TPC: Transmitter Power Control: il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;
DFS: Dynamic Frequency Selection: la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico trasmissivo su 300 MHz (225 MHz nella banda 5470-5725): evita interferenze ad altri servizi, in particolare i radar e i servizi satellitari compresenti in questa banda di frequenze. La conformità allo standard 802.11h garantisce la presenza di entrambi questi meccanismi di protezione.

Tutte le bande di frequenza destinate alle varie tipologie di W-LAN, come previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (D.M. 8 luglio 2002 e successive modifiche) sono ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione rispetto agli altri servizi. In particolare, la gamma dei 2,4 GHz, ospita tutta una serie di altri servizi e tecnologie, ad esempio video sender, bluetooth, forni a microonde e trasferimenti temporanei delle emittenti radio-TV. La probabilità che il collegamento wi-fi sia interferito sono perciò molto alte, ed è questo il motivo per cui sono state imposte basse potenze di emissione negli standard. Per gli stessi motivi, l’uso di antenne direttive non è permesso nella misura in cui si superano i limiti di E.I.R.P. (vedi sotto) previsti dalle norme tecniche.

 

 

 

 

Testo normativo di riferimento:

Il Codice delle comunicazioni elettroniche istituito con il Decreto legislativo n.259 del 1 agosto 2003, “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE” Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Nr. 215 il 15 /9/2003 e successiva modificazioni ed integrazioni (vedi decreto legislativo 28 maggio 2012 n. 70), reperibili sul sito: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls… è il riferimento normativo che disciplina i servizi di comunicazione elettronica per i quali occorre un'autorizzazione generale o una licenza individuale.

Si intende per servizio di comunicazione elettronica ad uso privato il servizio svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale o licenza. Il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico riguarda un servizio fornito dalla società titolare di autorizzazione o licenza, accessibile al pubblico.

Ufficio competente

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

Per l’uso di una frequenza assegnata va fatta specifica istanza ai sensi dell’art. 104 e 107. richiamando lo scopo del collegamento e le sue finalità da inviare a:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postale

Divisione II

Viale America, 201

00144 ROMA

PEC: dgscerp.frqusoprivato@pec.mise.gov.it

Nell’istanza (con marca da bollo da 16,00 Euro se dovuta) va richiamato lo scopo del collegamento e le sue finalità e, se ritenuto utile, le opportune precisazioni in merito alla richiesta d’uso del collegamento. Con l’istanza vanno sempre allegati:

1- attestazione di versamento mediante bonifico bancario del contributo per spese istruttoria (generalmente pari a 100,00 Euro, tranne quanto indicato nell’art. art.6 e art. 33 allegato 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche su bollettino postale ccp nr. 11026010 o bonifico bancario sulle Coordinate IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato Viterbo” Causale obbligatoria: contributo istruttoria).

2- allegati 14 15 e 16 tratti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/…/autorizzazioni-e-lice… ).

Seguirà dalla Direzione l’eventuale richiesta di documentazione integrativa.

Il canone annuale deriva dalle caratteristiche dell’impianto e dalla natura giuridica del richiedente.

La Direzione comunica preventivamente l’entità dell’importo prima di sottoscrivere l’autorizzazione.

La regolarizzazione e la consegna degli atti rilasciati dalla Direzione e l’elencazione degli apparati impiegati sarà curato dall’Ispettorato Territoriale Veneto.

FREQUENZE

Le frequenze radio sono quelle definite dal Piano di Ripartizione delle Frequenze emanato con decreto 27 maggio 2015 - Tabella di attribuzione e note applicative (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/…/pnrf-piano-nazionale-…

Le frequenze di tipo collettivo, ai sensi dell’art. 105 senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03.

Sono di libero uso:

a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;

b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan ((. . .));

ATTRAVERSAMENTO DI SUOLO PUBBLICO

Per quanto riguarda l’attraversamento di suolo pubblico, anche se la trattazione è riferita ai collegamenti pubblici, ci si può orientare con la lettura degli articoli dall’88 al 95 dello stesso Codice delle Comunicazioni.

INTERCONNESSIONE alla rete pubblica Art. 122

E' consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'articolo 101, comma 1, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale.. E' comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

APPARATI

L’articolo 48 della Direttiva 2014/53/UE consente “la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 (dlgs 269/01) e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017”.

Tale database è ancora valido e consultabile e costituisce un primo strumento di verifica sul corretto impiego degli apparati (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/…/comunicazioni/apparec…).

CANONI E CONTRIBUTI (ALL. 25)

Art. 11

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz 1.

1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, e' fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

=====================================================================

lunghezza di tratta |collegamenti simplex a due frequenze o duplex

=====================================================================

| euro

fino a 15 km | 900,00

fino a 30 km | 2.000,00

fino a 60 km | 4.600,00

oltre 60km | 7.500,00

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la meta' tra i due valori, e' dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla meta' di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

=====================================================================

larghezza di banda(kHz) | coefficiente

=====================================================================

fino a 250 | 3

fino a 500 | 5

fino a 1.750 | 8

fino a 3.500 | 10

fino a 7.000 | 14

fino a 14.000 | 16

fino a 28.000 | 18

fino a 56.000 | 20

oltre 56.000 | 22

.

900x22=19800,00 Euro per anno.

RIDUZIONI (Enti)

Il canone annuale deriva dalle caratteristiche dell’impianto, della frequenza utilizzata e sono ridotti sulla base della natura giuridica del richiedente.

I contributi sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.

I contributi sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti o del 50 per cento relativamente :

a) ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla salute pubblica;

b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche (Comuni, Province, Enti) in via prevalente per finalita' di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;

c) ai servizi di polizia degli enti locali;

a scopo didattico presso scuole od istituti nonche' per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.

relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti o del 50 per cento relativamente :

ai servizi ASL legati alla sanita' ed alla salute pubblica;

ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche (Comuni, Province, Enti) in via prevalente per finalita' di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attivita' a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;

ai servizi di polizia degli enti locali;

ONLUS (associazioni)

L’articolo 32 dell’allegato 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce che le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.

Contributo per istruttoria

Secondo l’art 33 dell’allegato 25 del Codice, l’importo non è dovuto se trattasi di istanza presentata da associazione Onlus riconosciute dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalita' di cui all'articolo 32, comma 11.

Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, e' tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attivita' da esercitare.

Distinti saluti.

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Attività territoriali Div. 07 Ispettorato Territoriale Veneto

Settore IV - Collegamenti radio privati

 

 

 

 

 

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