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Orario Accensione Caldaia A Condensazione - (cosa consente la legge?)


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Inserito:

Il ns condominio a Torino ha appena installato una caldaia a condensazione Riello con valvola termostatica e ripartitore di calore su tutti i radiatori e sonda esterna per regolazione automatica della temperatura di mandata dell'acqua tramite curva climatica.

Abbiamo lamentato all'installatore/conduttore che i nostri alloggi sono molto freddi ed in certe stanze abbiamo solo 19 gradi massimi anche se alziamo al massimo la valvola.

Attualmente l'orario di accensione della caldaia è di 14 ore su 3 fascie orarie diurne, di notte l'impianto è spento.

Abbiamo chiesto all'installatore di tenerla accesa 24 ore su 2 livelli di temperatura come ci sembra prescrivi la legge per un impianto come il ns. all'art 412/93 art.9 comma 6 F.

Lui si rifiuta di adottare questa soluzione perchè, come responsabile dell'impianto, dà una interpretazione diversa e sostiene che non rientriamo nei parametri di legge, quindi lui rischierebbe una multa e il ritiro della licenza.

Spero che qualcuno possa darmi maggiori chiarimenti o almeno sapere qual è l'ente preposto al controllo per chiedere direttamente a loro se possiamo accendere la caldaia 24 ore.


Inserita:

Raccomandata con avviso di ricevimento inviata dall'amministratore del condominio con richiesta scritta, ribadendo quanto previsto dalla 412/93.

Più che il comma f, credo che nel vostro caso si debba fare riferimento al comma e, perchè non mi sembra che abbiate un sistema di contabilizzazione del calore, ripartitore di calore non mi sembra sia un termine equivalente, magari precisi.

Dategli una decina di giorni per rispondere naturalmente per iscritto.

Inserita:

Abbiamo valvole Caleffi serie 220 e ripartitori di calore Enerconta.

Quindi secondo te non si applica il comma f, ma è possibile sfruttare il comma E per usufruire di 24 ore?

Simone Baldini
Inserita: (modificato)

Il ripartitore è sempre una contabilizzazione del calore, il problema delle 24h è che non avete un sistema automatico per gestirvi il vostro orario appartamento per appartamento (che rimane sempre 14 ore "dipende dalla zona climatica" ma nel caso del centralizzato autonomo la responsabilità è del singolo utente rispetare le 14h) se non quello di chiudere manualmente le valvole termostatiche, a meno che non installiate delle testine elettriche coandate da un crono.

In Piemonte poi bisogna vedere il regolamento attuativo della regione cosa codi nello specifico oltre il 412.

Comunque queste cose io non le capisco, al manutentore cosa interessa alzare di qualche grado la curva climatica a meno che non avete una gestione calore o servizio energia!

Le testine esistono apputo per "bilanciare" le temperature, ma per fare questo è ovvio che bisogna lavorare per la zona piu' sfavorita.

Modificato: da Simone Baldini
Inserita:

Grazie per la risposta, ma io credevo che il "programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli" pur non esistendo nell'alloggio, è sostituito dalla centralina della caldaia dando 2 livelli di temperatura della mandata di acqua calda che corrispondono quindi a 2 livelli di temperatura negli alloggi.

Può essre una interpretazione del comma 6f, o in alternativa non si può utilizzare il comma 6e?

Inserita:

Ciao sono della provincia di torino..mi è capitato l'altro mese di accendere 5 impianti con generatori in cascata a condensazione e relativa contabilizzazione del calore + valvole termostatiche.

In tutti i 5 impianti accesi assieme all'ingeniere che ha seguito i lavori mi hanno fatto impostare la centralina climatica su 2 livelli di tempertura con un orario di accensione che va dalle sei del mattino per 16 ore consecutive.

Con questa tipologia di impianto è consentito avere 16 ore di accensione..non saprei dirti pero' la normativa di riferimento.

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