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Durata contratto tf mobile


giu3cas

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Buona giornata  a tutti,

Non ho idea dove sia la sezione giusta per questa domanda quindi lascio ai moderatori la destinazione.

L'ultima legge riguardante ,fra l'altro, la durata dei contratti telefonici di tf mobile ha stabilito che questi non devono avere una durata di 28 gg.così  come effettuato fino a d oggi ma avere una durata mensile.

Come tutte le leggi che vengono promulgate non c'è  mai chiarezza.

La domanda che pongo è  molto semplice: l'applicazione della nuova disposizione sulla telefonia mobile circa la durata del  contratto mensile da 28 gg.  (o quattro settimane che sia) a mensile si sa da quando decorrera'?????

Grazie 

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Ciao, in base a quanto approvato, i gestori dovranno applicare la fatturazione non più a 28 ma a 30 giorni, ed avranno 120 giorni di tempo per adeguarsi.

Quì trovi ulteriori info.

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Ciao Ivan ti ringrazio per la risposta, inoltre, ho ricevuto anche la risposta da parte dell'AGCOM (udite udite) ed è  quella sotto riportata:

 

 

Ai sensi del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, sono obbligati alla cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi (fatta esclusione per quelli  promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile) su base mensile o di multipli del mese entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge citata, ossia entro il 5 aprile 2018.

Al riguardo, l'Autorità ha anche fornito agli operatori apposite indicazioni sulle modalità con le quali dovrà essere gestita la fase di passaggio alla fatturazione mensile. In particolare, l'Autorità ha chiarito:

(i) che la cadenza su base mensile fa riferimento al mese “solare; e

(ii) che qualora il passaggio alla fatturazione su base mensile si accompagni ad una variazione del prezzo dei servizi e/o dei rinnovi delle offerte, trattandosi di esercizio dello ius variandi di cui all’art. 70, comma 4, del d. l.vo 259/2003, gli operatori dovranno informare gli utenti con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, comunicandogli altresì la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.

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