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Battipiede - scale - pianerottoli


Dario Valeri

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ciao

Quale e' l'altezza del battipiede da mettere su scale e pienerottoli a sevizio

di impianti?(scale e pianerottoli metallici)

sono necessari anche su scale?

in Europa e' 10 cm ma mi sempra che in Italia le misure differiscano...pero' le opinioni

sono diverse.

ciao

dario

Modificato: da Dario Valeri
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Direttamente da UNI EN ISO 14122-3: "Mezzi di accesso permanenti al macchinario"

3.2.4 tavola fermapiedi: Parte inferiore piena del parapetto oppure rialzo su un pianerottolo per

prevenire la caduta di oggetti dal livello del piano.

Nota Una tavola fermapiedi riduce inoltre lo spazio libero tra il pavimento e il corrente intermedio per evitare il

passaggio di un corpo.

7.1.7 Una tavola fermapiedi con un’altezza minima di 100 mm deve essere installata al massimo

a 10 mm dal piano di calpestio e dal bordo della piattaforma

Deduco che se segui questa norma, come tra l'altro hai gia' indicato, dovresti essere a posto anche in Italia.

Modificato: da Claudio Monti
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il DPR 547/55 (tutt'ora in vigore), parla di 150 mm. Vi rammento che una Norma di buona Tecnica non ha strettamente valore legislativo, mentre un DPR è legislazione vigente.

Modificato: da Hellis
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ciao

grazie per l'aiuto.

ho guardato il dpr ma non dice esattamente come dici , hellis.

o meglio, se ti riferisci all'articolo 26 !

l'articolo 26 da solo la definizione di "parapetto normale"(al punto 1) mentre

da' la definizione di "parapetto normale con arresto al piede" al punto 2

in questo ultimo caso si parla di 15 cm....... ma :

all'articolo 16, al punto 1 si definiscono le caratteristiche delle scale

per il normale accesso al luogo di lavoro.

al punto 2 del medesimo articolo si dice "dette scale ed i relativi pienerottoli devono essere

provvisti , sui lati aperti, di "PARAPETTO NORMALE" o di altra difesa equivalente.

quindi SEMBREREBBE che i 15 centimetri (in quel caso che e' anche il mio caso) non ci siano!

boooo cerchero' ancora in mancanza di LEGGE applico la normativa... giusto?

ciao

dario

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Se ti può aiutare, ti dico che quando i funzionari ISPESL compivano la verifica di primo impianto sulle gru a ponte, l'altezza del parapetto (1100 mm) e l'altezza del fermapiede (150 mm) erano le prime cose che misuravano, quando la gru era dotata di passerella.

Modificato: da Hellis
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ciao

si risulta anche a me! ma non so perche'! e questo che vorrrei capire

ho un cliente che vuole i 150 mm (richiesta postuma)

io daro' i 150 mm solo se e' previsto, nella perizia di un dott.ing. ho trovato i 150 mm

ma nella sua perizia non c'e' scritto il riferimento.O meglio fa riferimento all'art.26 e art 16

del dpr. pero' al punto in cui si parla del "passamano normale con battipiede" ...perche?

forse perche' le scale alle quali mi riferisco sono "per raggiungere il posto di lavoro" e non dei parapetti

su dei carriponte.....

all'art 16 si parla di "parapetto normale" e basta....

ciao

dario

Modificato: da Dario Valeri
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La mia fonte dice: 'sii più preciso: c'è scala e scala, passerella e passerella'.

Quindi sostanzialmente:

è una passerella con scala di accesso?

è a bordo macchina?

a che altezza?

ci può essere presenza/transito di persone al di sotto?

con che frequenza è utilizzata? solo per manutenzione o per asservimento alla macchina (carico pezzi, regolazione, etc etc)?

sulle gru l'esigenza del fermapiede, se ho ben capito, pare essere anche la prevenzione di caduta di oggetti...

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ciao hellis e grazie

si tratta di una scala metallica che da terra porta ad un altezza di 5 metri circa (c'e' un pianetrolo grigliato in mezzo) questa scala finisce su di un impianto costruito in metallo (non in calcestruzzo) con il pavimento

di lamiera ,non siamo in presenza di olio.

sotto ci possono essere (saltuariamente ) delle persone , cioe' quelli che non hanno altro da fare :lol:

e ci possono essere mezzi da cantiere.

puo' essere utilizzata ......4-5 volte algiorno se non ci sono problemi ...

viene usata per la pulizia dell'impianto ed i controlli manutentivi cioe' non e'una scala di normale transito.

ciao e grazie (anche alla fonte autorevole)

dario

Modificato: da Dario Valeri
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Art. 27

Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani

Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50.

Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purchè siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l'esterno.

...secondo me ci vuole, e se ci vuole va 150 mm

Modificato: da Hellis
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  • 3 years later...

Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 (il "Testo unico"), è corretto affermare che sui macchinari o per l'accesso ad essi valgono le indicazioni riportate nella norma EN 14122-3 (parapetto Hmin.=1100 mm, battipiede Hmin.=100 mm.) e NON il DPR547/55 ?

La nuova legge ha infatti abrogato il DPR547/55 e di conseguenza le relative indicazioni di una altezza di battipiede di 15 cm. (il nuovo testo indica all'art.138 il battipiede di 15 cm. relativamente però ai "ponteggi fissi").

Ci si può augurare dunque che oggi in caso di ispezione di funzionari ISPESL (almeno su macchinari di nuova costruzione) venga accettata una altezza min. del battipiede di 100mm.?

Ciao e grazie

Dan

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