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Cei 64-8 V.3


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Salve a tutti,

Mi scuso a priopri se dirò delle castronerie.

Sto acquistando una casa in costruzione, leggendo il capitolato leggo:

Quadro generale completo di

1 interruttore differenziale salvavita

1 interruttore aut. magn. 16A prese cucina

1 interruttore aut. magn. 16A prese appartamento

1 interruttore aut. magn. 10A luci

Ora mi chiedo:

secondo la norma CEI 64-8 V3 per un appartamento tra i 75 ed i 125 m2 dovrebbero essere almeno 4 circuiti + caldaia + condizionatori + box + soffitte e minimo 2 interruttori differenziali su cui suddividere i ciruiti.

Per cui, se non ho sbagliato, a priori l'impianto che proddurranno non sarà a norma?

Vi ringrazio anticipatamente per l'auito che vorrete darmi.

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P.S. Sempre la norma 64-8 v3 impone delle dotazioni minime di prese ed illuminazione per ambiente, se queste prescrizioni non sono osservate possono rilasciare ugualmente il certificato di conformità?

P.P.S. Essendo una norma e non una Legge che obblighi ha il costruttore (e di conseguenza il suo elettricista) di attenersi a questa norma?

Grazie

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Per cui, se non ho sbagliato, a priori l'impianto che proddurranno non sarà a norma?
Vero

La V3 è stata integrata nella nuova 64-8 al cap. 37

Essendo una norma e non una Legge che obblighi ha il costruttore (e di conseguenza il suo elettricista) di attenersi a questa norma?
Entrambi hanno l'obbligo (sancito da numerose disposizioni di legge)di costruire impianti secondo la regola dell'arte.

Se ci si attiene alle norme CEI, l'impianto si può ritenere a regola d'arte. Se non si rispettano le norme, l'installatore dovrà dimostrare che le sue scelte impiantistiche perseguano la regola dell'arte.

In caso di giudizio, pensi davvero che un giudice possa ritenere che installare un solo differenziale sia un modo di operare secondo la regola dell'arte, quando una norma specificamente chiede di montarne almeno due?

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Maurizio Colombi

I preventivi, e quindi anche le specifiche tecniche degli impianti, sono redatti diversi mesi prima dell'inizio dei lavori.

Considerando che la casa è in costruzione, l'impianto potrebbe essere stato "progettato" e preventivato PRIMA dell'entrata in vigore dell variante.

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I preventivi, e quindi anche le specifiche tecniche degli impianti, sono redatti diversi mesi prima dell'inizio dei lavori.

Considerando che la casa è in costruzione, l'impianto potrebbe essere stato "progettato" e preventivato PRIMA dell'entrata in vigore dell variante.

Il preliminare è del 09/01/2012 e cita

"L'impianto elettrico sarà eseguito sotto straccia, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme CEI e secondo le disposizioni in materia di prevenzione infortuni della serie "living international" o similari.

per cui penso che siano in qualche modo obbligati ad attenersi ad essa...

Modificato: da neowar
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  • 3 months later...

Mi accodo alla discussione poiché ho sottomano il capitolato di un appartamento in palazzina di nuova costruzione con finiture ed impianti ancora da realizzare, di seguito un estratto della parte relativa all'impianto elettrico. Il progetto edile dell'edificio risale al 2010, i lavori sono iniziati nel 2011. Non so se esiste un progetto per l'impianto elettrico.

OSSERVANZA NORME, LEGGI E DECRETI

Tutti gli impianti saranno eseguiti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalla vigente

legislazione con particolare riferimento alla legge 186 del 1968 art. 2 ed inoltre alla normativa CEI

con particolare riguardo ai fascicoli generali 11-11 / 11-8 / 64-6 e più precisamente per gli edifici

civili 11-11 n. 147.

Continuando non c'è nessun riferimento alla classificazione del livello di prestazione. Tra l'altro nella descrizione di consistenza dell'impianto noto che quanto proposto in capitolato non risponde (seppure di poco) nemmeno ai requisiti del livello 1. Sarà possibile per il costruttore certificare l'installazione dell'impianto nei prossimi mesi secondo il suo capitolato che mi sembra non rispondente alla attuale CEI 64-8 in vigore dal 1/11/2012?

Posto che comunque richiederò un preventivo per avere un impianto di livello 2 con predisposizione per il livello 3, vorrei prima sapere a quali obblighi si deve attenere chi realizza gli impianti.

Modificato: da mpattera
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La Variante V3 con l'allegato A (prestazioni dell'impinato) è in vigore dal 1° Sttembre 2011 (mentre è stata pubblicata a Febbraio 2011) quindi già da febbraio 2011 si era a conoscenza delle Novità / obblighi.

La CEI 64/8 7a edizione è entrata in vigore il 1 Novembre 2012 ed ha recepito sepur con qualche modifica la V3 (Art. 37).

Entrame fanno riferimento ai soli Ambienti Residenzili e si applica :

- ai NUOVI Impianti;

- ai rifacimenti completi di impianti esistenti in occasione di ristrutturazione edilizia.

La V3 ed adesso Art.37 ha anche lo scopo di "livellare" gli impianti ed evitare concorrenze sleali. (offerte a parità di prestazioni seppur minime).

Allo stato attuale quindi l'impianto Nuovo, proposto dal costruttore, dovrà rispettare sicuramente almeno il livello 1, poi magari il 2 o il 3 avranno un costo aggiuntivo da stabilire a parte, altrimenti poi non sarà possibile dall'installatore rilasciare la relativa Dichiarazione di Conformità.

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Allo stato attuale quindi l'impianto Nuovo, proposto dal costruttore, dovrà rispettare sicuramente almeno il livello 1, poi magari il 2 o il 3 avranno un costo aggiuntivo da stabilire a parte, altrimenti poi non sarà possibile dall'installatore rilasciare la relativa Dichiarazione di Conformità.
questo è valido anche nel caso in cui sia già stato redatto e consegnato il progetto (nel mio caso probabilmente molto prima della V3)? l'installatore non si limiterà a certificare che ha realizzato l'impianto sulla base del progetto e rispettando la norma (l'attuale 64-8 7a, ma soltanto per quanto riguarda la realizzazione)?

saranno obbligati a fornire un impianto almeno di livello1 in ogni caso o potranno effettivamente realizzare quanto descritto nel capitolato basandosi su un progetto antecedente alla V3?

Modificato: da mpattera
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Le Norme vengono pubblicate prima ed entrano poi in vigore dopo alcuni mesi proprio per avere un intervallo tale da permettere la realizzazione e/o l'ultimazione dei lavori iniziati con l'dizione precedente.

Nel tuo caso è stato redatto un progetto? L'impianto è sottoposto ad obbligo di progettazione?

Nella V3 diciamo che era possibile stipulare un "accordo" tra le parti per derogare alle "prestazioni" dell'impianto, ovviamente non per la parte relativa alla sicurezza, sinceramente non so se è ancora fattibile. In ogni modo tale "deroga" deve essere riportata anche nella relativa Dichiarazione di Conformità, cosi come invece il livello garantito (1, 2, 3) il che fa si di "valorizzare" l'impianto e l'intera abitazione anche in caso di vendita futura.

In ogni modo secondo me, la Norma parla di Nuovo impianto, e se ancora non è stato iniziato/realizzato ,ed i lavori edili sono in essere, ricade in pieno nell'applicazione e pertanto dovrà rispettare almeno il Livello 1.

Ai costruttori questo non piace, e l'installatore spesso "per lavorare" si adatta, ciò non significa che la Norma vada "scavalcata".

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Nel tuo caso è stato redatto un progetto? L'impianto è sottoposto ad obbligo di progettazione?

per quanto ne so io, in caso di nuova costruzione è obbligatorio presentare tutti i progetti all'atto della richiesta di concessione edilizia, quindi sarà sicuramente stato redatto. non sono ancora nemmeno in trattativa per l'acquisto, nei prossimi giorni chiederò lumi riguardo la rispondenza alla nuova norma.

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per quanto ne so io, in caso di nuova costruzione è obbligatorio presentare tutti i progetti all'atto della richiesta di concessione edilizia

Per gli impianti è un argomento un po' complesso, va in base al regolamento edilizio comunale ed anche in base al DM 37/08, secondo quest'ultimo (per opere subordinate a DIA o PdC) il progetto va depositato allo sportello unico per l'edilizia SOLO se redatto da un professionista (ergo solo se vi è l'obbligo di progetto ai sensi del DM 37/08).

In ogni modo anche se è stato predisposto un elaborato progettuale, ai soli fini autorizzati sarà sicuramente un preliminare, e in ogni modo va aggiornato. Per l'agibilità finale poi è richista la Dichiarazione di Conformità che dovrà essere redatta in base alle Norme in vigore al momento dell'installazione.

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Leggendo il dm 37/2008 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37 mi pare di capire che il progetto sia sempre obbligatorio, anche se per unità abitative con potenza impegnata non superiore a 6kW e superficie non superiore a 400mq non è richiesto il professionista ed è consentito redigerlo al responsabile tecnico dell'installatore.

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Il DM 37/08 ha fatto confusione chiamando "progetto" un qualcosa che progetto non è! E questo è noto a tutti.

Infatti, se leggi l'articolo 7 comma 2 si nota che il "progetto" dal Resp. tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare...ed integrato da eventuali varianti introdotte in corso d'opera.

Un progetto è composto da ben altri elaborati.

In ogni modo, sempre il DM 37/08, prevede, come già detto, che il deposito avvenga solo se il progetto sia redatto da un professionista.

Il "progetto" (leggi schema) del Resp. Tecnico è necessario consegnarlo (in fase di richiesta di PdC o DIA) solo se lo richiede espressamente il regolamento edilizio.

Modificato: da Daddo79
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Quindi è verosimile supporre che il progetto non sia stato redatto per l'impianto elettrico dell'unità abitativa, perché non obbligatorio. In caso contrario dovranno (o avranno già provveduto) introdurre delle varianti relative alla corrente CEI 64-8.

grazie per la consulenza! ora vediamo cosa dice il costruttore, posterò gli aggiornamenti.

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Carlo Albinoni
Nella V3 diciamo che era possibile stipulare un "accordo" tra le parti per derogare alle "prestazioni" dell'impianto, ovviamente non per la parte relativa alla sicurezza, sinceramente non so se è ancora fattibile. I

Non è cambiato assolutamente nulla.

Se si vuole fare un impianto conforme alla norma CEI 64-8, l'Allegato A o il capitolo 37, sono obbligatori e non sono derogabili (se l'impianto è nuovo o completamente rifatto in occasione di ristrutturazioni edili).

Se si vuole derogare dalla norma, lo si può fare, perchè il rispetto della norma CEI non è obbligatorio. Ma l'impianto non sarà più a norma e si perde la presunzione di conformità alla regola dell'arte.

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