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Autorizzazione Ministeriale Installatori Lan - Cosa c'entrano i furgoni o i magazzini?


Fulminato

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Per installare impianti di cablaggio strutturato, reti dati, telefonia e chi più ne ha più ne metta servono oltre le 2 linee analogiche connesse al servizio pubblico un autorizzazione del ministero poste e telecomunicazioni.

Cosa c'entrano i furgoni, gli autocarri, e i contratti di affitto, o i certificati di proprietà con la bontà del cablaggio?

Per assurdo potrei realizzare un impianto che non comunica in alcun modo con l' esterno e il cliente chiedere un allacciamento ISDN o ADSL solo in seguito, quando io con lui non ho più niente a che fare.

Perchè dovrei denunciare alla sede telecom locale di aver realizzato l' impianto?

Fino a prova contraria telecom è una azienda privata, così come lo sono io, al limite è mia "concorrente".

Perchè dovrei essere limitato nel mio lavoro da una legge fuori dai tempi?

Perchè il ministero delle telecomunicazioni si ostina a coprire queste cose.

Il mercato non dovrebbe essere libero?

Non basterebbe dire che gli impianti debbano soddisfare delle norme tecniche?!

Ripeto cosa c'entrano i furgoni quando ditte autorizzate consegnano link "certificati" con paradiafonie fuori dai limiti di diversi dB? E i limiti ricordiamocelo, sono i limiti minimi.

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ti basta se qualsiasi persona intelligente ti dica che hai ragione ?

oltretutto ti si deve anche riconoscere che conosci la legge !

sarebbe troppo bello poter fare un bel falo' di tutti gli albi, sembra per assurdo che sia che solo un piccolo partito di minoranza porti avanti questa sana ipotesi.

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sarebbe troppo bello poter fare un bel falo' di tutti gli albi, sembra per assurdo che sia che solo un piccolo partito di minoranza porti avanti questa sana ipotesi

Ho paura che sia come per l'abolizione del canone RAI: anche chi si dice per l'abolizione in pratica non fa nulla! :(

Questo perchè dagli albi professionali discendono privtive e previlegi, per cui gli appartente agli albi hanno tutto l'interesse che questo sta di cose non sia modificato. E dato che in Italia tra albi e collegi c'è più di un milione di iscritti so intuisce quale massa di voti, e quindi di pressione, possano costituire.

Pensa solo all'albo dei giornalisti e dei pubblicisti: esiste solo in Italia! Ma resiste, eccome se resite.

Per tornare all'argomento della discussione. Fulminato potresti spiegare meglio sta storia dell'autorizzazione? Poi, forse sarà per la vecchiaia incipiente, ma non capisco che implicazione possano avere i furgoni e gli autocarri con una LAN.

E' vero che nel nostro bel paese può succedere di tutto e di più, ma questo mi è assolutamente nuovo.

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quantunque condivida completamente sia l'intervento base che quanto dice livio devo ammettere che non ho capito neanch'io il riferimento ai furgoni

Modificato: da Piero Azzoni
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Stralciato dal documento D.P.R.420/1995

Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

23 maggio 1992, n. 314:

"ALLEGATO 13"

DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE

DELLE AUTORIZZAZIONI

PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE

DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.

Art. 1. - 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.

2. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.

Art. 2. - 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:

installatori e/o manutentori;

costruttori.

2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:

primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

secondo grado: consente le stesse operazioni del i grado relativamente ad impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;

terzo grado: consente le operazioni del 2 grado

relativamente ad impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.

3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiatura.

Modificato: da Fulminato
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Art. 3. - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:

a) classe installatori e/o manutentori:

1) primo grado:

1.1) personale tecnico dipendente:

una unita' addetta alla progettazione degli impianti;

una unita' addetta alla direzione dei lavori;

otto unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

1.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

1.3) locali:

uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;

magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiatura di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;

1.4) automezzi:

cinque automezzi di cui due autofurgoni

1.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

2) secondo grado:

2.1) personale tecnico dipendente:

una unita' addetta alla direzione dei lavori;

quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiatura terminali;

2.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unìtal addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiatura;

2.3) locali: come il primo grado;

2.4) automezzi:

tre automezzi di cui un autofurgone;

2.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

3) terzo grado:

3.1) personale tecnico dipendente:

una unita' addetta alla direzione dei lavori;

due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiatura terminali;

3.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita' addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e' stata ottenuta la licenza;

3.3) locali: come il primo grado;

3.4) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4) i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti - di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;

5) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);

B) classe costruttori.-

la costruzione di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni e, requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.

Art. 4. - 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.

2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:

a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;

B) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;

c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;

d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;

e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;

g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:

1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate di primo grado;

2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate di secondo o primo grado;

3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate;

4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;

h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:

L. 1.000.000 per il primo grado;

L. 500.000 per il secondo grado;

L. 200.000 per il terzo grado;

L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.

3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), B) e d) del comma 2.

4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera g).

6. Per la classe costruttori e' sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).

Art. 5. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda ! a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.

3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.

4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art. 6. 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti dì idoneità di cui all'art. 3.

2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.

Art. 7. - 1. L'efficacia dell'autorizzazione e' sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;

B) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.

2. L'efficacia dell'autorizzazione e' altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.

3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d) ed e), e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.

Art. 8. - 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.

2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4.

3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.

Art. 9. - 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata".

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Ora ho capito la storia degli automezzi!

Certo che questa degli automezzi e quella delle spese per istruttoria mi sembrano norme messe li a bella posta per escludere una certa fetta di installatori :angry:

Trovo giusto la disponibilità di strumentazione adeguata, un po' meno quella di locali: perchè uno deve disporre di un ufficio e di un magazzini? Se a lui aggrada, in un angolo del magazzino ci mette scrivania e telefono! Diverso se esistono dipendenti. Però sono quasi sicuro che se i dipendenti devono usare un pollaio, con annesse galline, come locale per cambiarsi e lavarsi, non c'è ispettore che sanzioni :angry:

Anche l'ibbligo di assicurazione mi pare un principio corretto.

Questa è l'ennesima riprova che in Italia si cerca di far in modo che il cittadino non rispetti la legge! Assieme a norme più che giuste, direi doverose, si inserisce sempre qualche codicillo stupido ed incomprensibile. Come quei limiti di velocità di 10 km/h, apposti provvisoriamente causa lavori, e mai rimossi!

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L' elenco delle imprese autorizzate si può scaricare dal sito del ministero poste e telecomunicazioni.

Il limite delle 400 terminazioni, della fibra ottica e dei sistemi wirless obbliga oggi come oggi a dover per forza ripiegare sul primo grado.

Basta contare le imprese autorizzate in Italia al primo grado per capire quante imprese lavorano "fuori legge" nascoste nel buio.

Deve essere per favorire il libero mercato!

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Gli strumenti sono indispensabili.

In questo campo non puoi andare a stima.

E poi se fai un lavoro o lo fai seriamente o è meglio neanche farlo.

Costano cari ti assicuro.

Ma il mercato delle telecomunicazioni non era liberalizzato?

E per le qualifiche del personale? Servono per tagliare fuori la maggior parte delle imprese provenienti dal settore elettrico.

Siamo una fetta importante e che diamo fastidio alle imprese esclusivamente TLC è una certezza lo si vede durante fiere e seminari.

Se il mercato è libero è libero, e non basta neanche un RCDD BiCsi, ma è idoneo un ex dipendente telecom, anche se non competente.

Cest' la vie.

Modificato: da Fulminato
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ti ringrazio per l'esposizione del testo

e' perfino molto peggio della vecchia qualifica sip (per chi non sapesse perche' la societa' monopolista dei telefoni in italia si chiamava sip, e' una siglia : "societa' idroelettrica piemontese " )

esistono molte situazioni di imprese che realizzano impianti telefonici, e in genere li fanno pure bene, poi pagano "uno" qualificato per simulare di averlo fatto lui :o

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Infiniti se non utilizzi più di due linee analogiche oppure una linea ISDN per connetterti verso l' esterno.

Se superi quel limite devi essere autorizzato.

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di certo una norma piu' assurda non potevano inventarla.

motivi tecnici che non siano esclusivamente burocratici non si trovano, anche sforzandosi di inventarli.

potevo capire se erano linee a radiofrequenza, ma collegare 4 doppini al posto di due non ha differenze tecniche.

di fatto tutti complessi industriali sono monopolio di telecom e associati.

ivano65

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di certo una norma piu' assurda non potevano inventarla.

motivi tecnici che non siano esclusivamente burocratici non si trovano, anche sforzandosi di inventarli.

Concordo. E aggiungo un aneddoto.

Tempo fa, un mio conoscente ha acquistato un oscilloscopio per avere l'abilitazione (penso il 2° grado, non ricordo con precisione). Nulla di strano, direte voi. Il problema e' che la persona in questione non ha nemmeno idea di come funziona un oscilloscopio :o (e' stato tolto dall'imballo una qualche volta solo per mostrarlo ai clienti...). Mi sembra che questo DPR sia un po' come le certificazioni ISO9000: devi avere determinati oggetti per poter fare questo lavoro (furgoni e co.), poi se non sei capace di farlo non ha importanza :blink: .

Non sarebbe piu' semplice sottoporre chi vuole svolgere determinate attivita' (non solo impianti telefonici) ad esami teorico-pratici? Chi li supera porta' svolgere il mestiere, chi non passa si dedichera' ad altro

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Non è una norma tecnica ma legge dello stato, purtroppo vigente, spero che qualcuno mi smentisca.

La cosa nasce dal fatto che tu quando esci sulla rete di telefonia pubblica colleghi il tuo impianto ad un servizio pubblico e quindi devi essere in grado di garantire determinati standard con furgoni, magazzini, operai ecc.

Ma credo che le cose si possano garantire in tanti altri modi.

E' come se ti si dicesse che per poterti collegare al contatore ENEL oltre i 3 KW, devi avere determinati mezzi, attrezzature, operai, ecc. e che devi essere autorizzato dall' ENEL alla quale devi anche consegnare la dichiarazione di conformità dell' impianto che hai realizzato. Più altre cigliegine varie.

Ma sembra che vada bene così a tutti.

Dimenticavo la polizia postale in caso di accertamento e di violazione vi porta via anche le mutande.

Modificato: da Fulminato
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Esatto esami teorico pratici, questo è uno dei punti.

Anche la legge 46.90 prima del decreto di attuazione prevedeva degli esami di abilitazione.

Poi sono stati tolti.

Come fai a farti abilitare per degli impianti per cui quando ti sei iscritto non avresti potuto essere abilitato perchè la ditta per cui hai lavorato non era a sua volta abilitata?

Semplice prendi un socio che ha i requisiti,costituisci una società dopo tot anni hai acquisito i famosi requisiti e poi puoi mandarlo a quel paese se non ci vai d' accordo.

In alternativa ti fai assumere da un tuo collega e dopo tot anni aquisisci i suoi requisiti.

O ancora nomini responsabile tecnico un tuo dipendente, ma quando se ne va sei da capo.

Non sarebbe più giusto esami teorico pratici e morta lì.

Ma sembra che vada bene così a tutti anche questo.

Morale della favola tanti si vedono costretti ad operare fuori legge.

Modificato: da Fulminato
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  • 3 months later...
Infiniti se non utilizzi più di due linee analogiche oppure una linea ISDN per connetterti verso l' esterno.

Se superi quel limite devi essere autorizzato

Ciao a tutti, sono nuovissimo di questo ben fatto forum, posso chiedervi se c'è un riferimento di legge per quanto sostenuto da Fulminato ? Ho appunto un problema del genere in merito a queste certificazioni, dovrei eseguire un lavoro di installazione di una rete LAN e vorrei sapere se possso certificarla..

Ringrazio anticpatamente chiunque mi possa aiutare :)

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  • 5 months later...

Mi accodo a questa discussione per chiedere qualche charimento a chi ne sa più di me in merito a questa legge :

1) sono specificati dei requisiti tecnici che i dipendenti addetti alla progettazione/direzione/esecuzione devono verificare?

2) cos'è un reflettometro? :blink: A dimostrazione di quanto sia diffuso questo fanta-strumento , cercando su google la key "reflettometro" gli unici risultati attinenti al cablaggio strutturato sono gli stralci di articolo della legge stessa! I risultati restanti parlano del reflettometro come di uno strumento medico per rilevare la glicemia !!!!! :o

3) sapete se esiste la possibilità di accorpare gli strumenti restanti ricorrendo ad una scheda di acquisizione dati con software adeguati che la facciano funzionare come oscilloscopio/analizzatore di spettro/impulsometro? Sarebbe un'ottima occasione per vendere l'oscilloscopio analogico che abbiamo in magazzino e passare a uno strumento digitale multifunzione.... :D

4) sapreste postarmi il link all'albo delle imprese abilitate ai vari gradi della legge?

Grazie.

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ho trovato da solo la risposta al quesito 1) , bastava leggere per intero il topic ( scusate ) :

per la domanda di autorizzazione serve allegare "copia conforme di attestato di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi [per il grado 3] esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate".

In che consiste questo attestato di abilitazione? Basta essere stati alle dipendenze di ditte autorizzate? Anche come "donna delle pulizie"? E se la ditta autorizzata si può rifiutare di certificare che il dipendente della concorrenza è stato anche suo dipendente ( in fondo chi glie lo fa fare ad aiutare un diretto concorrente.. ) ?

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Se non erro il DPR in questione tratta la regolamentazione di apparati telefonici e non di reti LAN.

Un cablaggio strutturato è considerato un impianto elettronico e quindi assoggettabile alla 46/90.

Non serve quindi nessuna abilitazione se non quelle richieste dalla 46/90 stessa.

Inoltre vorrei spezzare una lancia a favore del DPR: il possesso delle attrezzature, del personale, insomma di una struttura aziendale serve (almeno in teoria) ad evitare che "ditte" composte da una sola persona possano vincere appalti pubblici per poi subappaltarli a terzi.

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io questa distinzione nel DPR non l'ho letta , anzi all'articolo 2 comma 2 si distinguono i vari gradi del patentino :

a) primo grado : consente l'installazione , l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità

b ) secondo grado : consente le stesse operazioni del I grado relativamente ad impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica

c) terzo grado : consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.

Sembra quindi che sia più facile ottenere l'autorizzazione per gli impianti telefonici che per quelli dati , praticamente il contrario di quel che hai detto. :blink:

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Estratto dal DPR 420/95

Art. 3.

Apparecchiature terminali ed apparati di rete

1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, da collegare alla rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di qui all'arte.1, devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici.

2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Da quello che posso capire l'autorizzazione è necessaria solo se si installano apparecchiature allacciate alla rete pubblica e non la posa di un cablaggio strutturato.

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In ambito aziendale le LAN al 99.99% sono connesse alla rete pubblica , no?
Ad essere pignoli sono collegate all'impianto telefonico. E' quest'ultimo che e' collegato alla rete pubblica.
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Dipende se la polizia postale è pignola quanto te.. e da quel che ho sentito in giro ( compreso in questo thread ) non badano tanto al sottile. ;)

Comunque pian piano sto trovando risposta alle domande che cercavo :

l'albo delle aziende autorizzate è qui

Resta senza risposta la questione + importante :

In che consiste questo attestato di abilitazione? Basta essere stati alle dipendenze di ditte autorizzate? Anche come "donna delle pulizie"? E se la ditta autorizzata si può rifiutare di certificare che il dipendente della concorrenza è stato anche suo dipendente ( in fondo chi glie lo fa fare ad aiutare un diretto concorrente.. ) ?
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