al1785 Inserito: 19 maggio 2019 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2019 In un condominio di inizio novecento, il proprietario di un alloggio a piano terra ha fatto forare i lastroni di pietra al primo e secondo piano per fare arrivare a tetto una tubazione esterna in acciaio per scaricare i fumi della sua caldaia a condensazione. Questa operazione, avvenuta pochi anni fa, ha ristretto la larghezza del ballatoio da 75 cm a 55 cm scarsi. Dalla "strettoia" sono costretti a passare i proprietari di tre alloggi per arrivare alle loro abitazioni. Quanto fatto era lecito? Era possibile restringere così il passaggio di un ballatoio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 (modificato) Non so se sia una violazione antincendio, quello che so è che è una cosa contraria alla normativa del codice civile, secondo cui non si possono fare modifiche che alterino la destinazione d'uso di una parte comune o che comunque che impediscano ad altri di fare lo stesso uso uso della cosa comune. Il discorso è simile a quello dell'intubamento delle canne collettive: l'intubamento 'in sè' è a norma ma se l'intubamento non consente a TUTTI i condomini allacciati alla canna di usarla, l'intubamento è irregolare. Il riferimento è questo: art. 1102 Codice civile. Nel tuo caso vale il primo punto: "alterazione della cosa comune" Modificato: 25 luglio 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2019 secondo me non era fattibile.. esiste un amministratore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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