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. per infortunio cancello carraio, normativa /perito


Carpaccio

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fai guidare l'auto a tuo figlio minorenne

L'esempio non regge, io lo vedo che mio figlio è minorenne, ma il futuro ed improvviso guasto di un cancello fatto molto bene (supponendo che un perito affermi questo) e che ha funzionato benissimo fino al guasto...non lo vedo... va bene un fascicolo non c'è....non esiste....un perito bravo ed imparziale (qualcuno ci sarà!) con la sua perizia non fa altro che redarlo...si chiama perizia non fascicolo tecnico ma la conclusione è che...un fascicolo tecnico chiamato perizia c'è...con buona pace del fascicolo inesistente.

E se fatto da cani ma il fascicolo c'è? Vale la perizia o il fascicolo? Presumo la perizia..(con buona pace del fascicolo).

E se fatto da cani ed il fascicolo non c'è? Presumo valga  la perizia (con buona pace del fascicolo inesistente).

Ma in parrocchia non c'è nessuno che redagga frequentemente perizie? (Ho avuto occasione di leggerne alcune di parte....supercazzole belle e buone..roba da nominare un perito che faccia una perizia alla perizia e renderla comprensibile🤨)

 

 

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  • Carpaccio

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del_user_233069
1 hour ago, Nino1001-b said:

L'esempio non regge, io lo vedo che mio figlio è minorenne, ma il futuro ed improvviso guasto di un cancello fatto molto bene (supponendo che un perito affermi questo) e che ha funzionato benissimo fino al guasto...non lo vedo... 

 

 

 

Se il cancello, al momento dell'evento, è a norma, la colpa del guasto improvviso, pertanto non prevedibile, non è da ricercare nell'amministratore o nei condomini, pertanto trattasi di causa fortuita e l'assicurazione è tenuta a risarcire. al  contrario se il condominio (o Amministratore) non si è attenuto agli obblighi derivanti dalla messa a norma del cancello, nonchè non ha posto in essere tutte quelle opere per preservare la cosa comune per incuria, allora è responsabile. Non lo dico io ma il Codice di procedura Civile. poi  si puo argomentare la qualunque ma alla fine alle assicurazioni interessano le carte.

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  • 5 months later...

Resuscito il thread  ringraziando chi aveva partecipato nel finale .....non me ne ero accorto ..... Credete che la storia sia finita? Dopo aver fatto periziare il calcello con una perizia professionale di svariate pagine dove si elencano le cose non a norma tra le quali principalmente si fa notare un motore sovradimensionato senza encoder in 230, situazione che per far rientrare nei parametri avrebbe necessitato di  coste sensibili e per il quale il tecnico si è rifiutato di svolgere la prova di impatto perchè il cancello rimaneva in tensione e non si riapriva dopo aver toccato l'apparecchiatura (è stato inserito un asse di legno per vederne il comportamento rimasto talmente in pressione che non è stato sufficiente utilizzare la chiave di sblocco ma è stato necessario prendere una mazzetta per rimuoverlo) con un cancello che non riesce a farmare manualmente neppure una persona adulta normodotata....la risposta dell'assicurazione e del suo perito "è tutto a norma".

Siccome siamo in Italia tutto diviene sragionevole.

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Ovviamente oltre alla guida che sporge oltre il piano di calpestio per più di 5 mm, staffe fissaggio al muro di cinta allentate mancanza di segnali ed avvertenze evidenzianti rischi residui, targa di marcatura delle macchine posta sul muro di cinta e non sull'anta ecc. .

Ovviamente dopo aver detto che era tutto a norma hanno definito che la colpa è stata solo di mia figlia che ha interposto il piede per fermare un cancello attraverso l'improprio utilizzo delle fotocellulale regolarmente funzionanti, ma che  per prudenza ne è stata sostituita una........non dico altro

Modificato: da Carpaccio
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del_user_233069
1 hour ago, Carpaccio said:

la risposta dell'assicurazione e del suo perito "è tutto a norma".

E' una posizione ovvia. la CTP  e' quasi sempre a favore di chi la richiede

Non ti resta altro da fare che citare in causa il condominio e non l'assicurazione. Se il procedimento andra' avanti senza che vi sia una conciliazione, il Giudice nominera'  un Consulente Tecnico di Ufficio che stilera' la perizia sulla base della quale il Giudice emettera' la sua sentenza.  

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marco.caricato

Quello che voglio dire è: se tu hai una fiat 500 degli anni 60 è normale che sia completamente fuori normative attuali e se vai dal tuo meccanico non si mette certo ad adeguarla ma si limita a fare le riparazioni del caso. Se fai un incidente perché in frenata le ruote si bloccano invece che funzionare con la modalità ABS non te la puoi certamente prendere ne col tuo meccanico ne con la casa madre. Se il cancello è fuori normativa non è colpa del manutentore che effettua le riparazioni ma di chi non ha provveduto a far fare le correzioni.

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Roberto Garoscio
1 ora fa, marco.caricato ha scritto:

Se il cancello è fuori normativa non è colpa del manutentore che effettua le riparazioni ma di chi non ha provveduto a far fare le correzioni.

No, non è più così se un professionista emette fattura per un qualsiasi lavoro svolto sull’automazione diventa responsabile di tutta l’automazione anche di quelle strutturali, per pararsi il c... deve fare presente in modo scritto al responsabile (amministratore o chi per esso) di tutti i pericoli esistenti rilevati, solo così facendo passa la castagna ad altri.

Modificato: da Roberto Garoscio
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23 ore fa, desperado74 ha scritto:

E' una posizione ovvia. la CTP  e' quasi sempre a favore di chi la richiede

Non ti resta altro da fare che citare in causa il condominio e non l'assicurazione. Se il procedimento andra' avanti senza che vi sia una conciliazione, il Giudice nominera'  un Consulente Tecnico di Ufficio che stilera' la perizia sulla base della quale il Giudice emettera' la sua sentenza.  

Infatti farò causa, se bisogna arrivare a questo punto..... Concordo con quanto detto da Roberto, le manutenzioni devono eventualmente recare dicitura che le apparecchiature non sono a norma e che ne si prende atto inoltree  che il tecnico che le esegue non si prende la responsabilità del mancato aggiornamento alle normative, sempre se non viene chiesto di mettersi in linea con le normative vigenti.

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