Vai al contenuto
PLC Forum


Certificazione Impianto Rilevazione Fumi


iaki

Messaggi consigliati

Salve vorrei sapere se dopo esser stato realizzato l'impianto rilevazione incendi va certificacato col modulo della dichiarazione 46/90 oppure bisogna usare un'altro modulo.

Grazie

Link al commento
Condividi su altri siti


Alessandroni Matteo

Va usato il modulo della dichiarazione di conformità e si deve essere abilitato con la relativa lettera per installatore di impianti elettronici.

Ovviamente, se l'impianto fa parte integrante dei lavori per l'ottenimento del CPI esso deve essere progettato da un professionista abilitato a questo tipo di progetti (devono fare un esame particolare).

Link al commento
Condividi su altri siti

Dipende da dove hai realizzato l'impianto (escludendo casi soggetti a specifica normativa), se è in una struttura adibita ad attività produttive, al terziario ed al commercio non ne è previsto il rilascio in base al art. 1 comma 2 ambito di applicazione legge 46/90.

Strano ma vero in una fabbrica (ad esempio) non sarebbe richieta nessuna certificazione o meglio dovresti solo certificare la linea di alimentazione dell'impianto di rivelazione, mentre tutto il resto è considerato bordo macchina...

Personalmente considerei impianti da dichiarare anche quanto sopra, ma secondo il testo della 46/90 e successivo regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 è un errore, considerabile anche grave, motivato dal fatto che dichiarando una cosa non prevista da specifica indicazione legislativa si commette un falso ideologico.

Discutendo però il fatto con un perito di tribunale egli mi ha assicurato che non è ancora stata comminata (e probabilmente non lo sarà mai) alcuna sanzione per uina simile inosservanza della legge.

Link al commento
Condividi su altri siti

Alessandroni Matteo

Non sono affatto d'accordo con quanto detto da cavaand.

Primo: non penso che un impianto rivelazione fumi possa esere considerato un bordo macchina.

Secondo: se per una fabbrica di 5000 metri quadrati con 50 dipendendi, per esempio, l'obbligo del progetto esiste. Di conseguenza se previsto dal capitolato questo impianto rivelazione fumi deve essere progettato.

Di conseguenza, così come a seguito del progetto l'installatore redige la dichiarazione di conformità la deve redigere anche per l'impianto rivelazione fumi anche se non ricadente direttamente nell'ambito della 46/90.

Terza considerazione: Un eventuale impianto rivelazione fumi e/o incendio può essere un fattore determinante per una riduzione della polizza di una eventuale assicurazione. Che documenti fornisci all'assicurazione? Loro, giustamente, richiedono sia il progetto che la dichiarazione di conformità dell'installatore.

Per quello che riguarda il modulo è quasi identico in parte alla dichiarazione di conformità della 46/90 come quello sotto allegato.

Concludo dicendo che ciò che ho scritto proviene da esperienza personali dirette avendo installato quasi una trentina di impianti in argomento sia essi a livello alberghiero, che industriale che terziario.-

Vorrei sapere qualche altra opinione e/o esperienza

Modificato: da Alessandroni Matteo
Link al commento
Condividi su altri siti

Quindi se ho capito bene, per l'impianto rivelazione incendi usi questo modulo e non quello classico della 46/90.

Ma secondo voi è un errore usare quello della 46/90 classico?

Link al commento
Condividi su altri siti

Si tratta di un'istituto, non ci sono rivelatori di fumo ma solo pulsanti a rottura vetro e targhe ottico Acustiche.

Ora stiamo finendo un bar-ristorante-pizzeria-sel service (centro ristoro) in cui l'impianto e completo con rivelatori etc.

Per cui li dobbiamo certificare entrambi.

in tutti e 2 esiste il progetto.

Vorrei avere info sul fatto che un progettista deve avere un'abilitazione particolare per fare

i progetti rivelazione fumi, mi dite cosa bisogna fare e dove rivolgersi.

Grazias!

Link al commento
Condividi su altri siti

Alessandroni Matteo

I periti abilitati alla progettazione di tutto ciò he attiene alla protezione incendi devono fare un corso e sostenere apposito esame per essere iscritti ad un determinato elenco.

Tale obbligo è stabilito con la legge 7 dicembre 1984 nr. 818 e successiva legislazione e circolari al riguardo.

Per maggiori info ecco in completo link del VV.FF:

Link norme e leggi 818/84 sito VV.FF

Link al commento
Condividi su altri siti

Non sono affatto d'accordo con quanto detto da cavaand.

Primo: non penso che un impianto rivelazione fumi possa esere considerato un bordo macchina.

Secondo: se per una fabbrica di 5000 metri quadrati con 50 dipendendi, per esempio, l'obbligo del progetto esiste. Di conseguenza se previsto dal capitolato questo impianto rivelazione fumi deve essere progettato.

Caro Matteo se non sei daccordo con mè passa... ma se leggi attentamente il testo della legge 5 marzo 1990, n. 46 dicasi anche 46/90 e successivo regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 noterai che il legislatore non ha incluso nella 46/90 gli impianti elettronici installati in strutture commerciali, produttive e terziarie, vale quindi il principio del "se lo ha detto vuol dire che è da fare invece se non lo ha detto vuol dire che non si deve fare", diverso è il discorso (ci vuole la dichiara) se vi è un CPI o vi sono più di 4 idranti e/o 10 apparecchi di rivelazione Art. 4 lettera g DPR 6 dicembre 1991, n. 447.

Vero è comunque che non si deve considerare la rivelazione incendio impianto bordo macchina, con quella frase volevo solo far intendere che nel caso di struttura commerciale ecc. ecc... tale impianto ha lo stesso valore (dal punto di vista della dichiarazione 46/90) di un bordo macchina.

Queste sono stranezze che pultroppo esistono... quando è stata scritta la legge probabilmente il legislatore pensava non opportuno tale inquadramento.

Link al commento
Condividi su altri siti

Alessandroni Matteo

Continuo a non essere d'accordo.

iakj ha chiesto se il modulo per la dichiarazione di conformità di un impianto di rivelazione incendio va bene il modulo della 46/90.

Ho risposto semplicemente si in quanto il modulo della 46/90 ovviamente copre la casistica prevista della 46/90 (come ovviamente dici tu).

Poi hai affermato:

Strano ma vero in una fabbrica (ad esempio) non sarebbe richieta nessuna certificazione o meglio dovresti solo certificare la linea di alimentazione dell'impianto di rivelazione

che forse intendendo male precludevi qualsiasi forma di dichiarazione di conformità per questo tipo di impianto.

Ritengo inoltre che questo tipo di impianto, se installato, non è installato per bellezza o come accessorio ma, specie nel terziario e nell'industriale è installato perchè richiesto in base alla 626 per ciò che attiene il CPI (>mq1000, >mq400pubblico, >500kg infiammabili, >5000kg legno/carta, cinema, ospedali, officina/garage>8autovetture, ecc.) che, francamente ricopre la stragrande maggioranza della casistica di terziario ed industriale.

Al che, io rispondevo che per ambienti non "coperti" dalla 46/90 si deve usare un modulo diverso e ne inserivo un allegato.

Insomma comunque la metti un impianto rivelazione incendio lo devi certificare, o con il modello della 46/90 (con le sue deroghe) per ciò che attiene la 46/90 stessa o con altro modello in base se siamo in presenza od assenza del progetto.

Modificato: da Alessandroni Matteo
Link al commento
Condividi su altri siti

allego :

Decreto del Presidente della Repubblica

6 dicembre 1991, n. 447

Art. 4

Progettazione degli impianti

Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

d-per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera B), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un’altezza superiore a 5 metri;

g-per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

concludo :

sono d'accordo con Matteo

Link al commento
Condividi su altri siti

Lo so che è strano , ma ha ragione canvaad . Su tutto-norme la chiamano "la regoletta dei tre non": NON è necessaria la d.d.c. per impianti NON elettrici di strutture NON civili. :blink::unsure::blink:

A meno che non sbaglino quelli di TNE , ma allora sarebbero loro da mettere in galera... :rolleyes:

Link al commento
Condividi su altri siti

no no , non civili nel senso della 46/90.

Tanto che la risposta a un lettore si riferisce all'impianto di rivelazione fumi di un supermercato. Per chi è abbonato a TNE è a pagina 16 del numero di Settembre 2005. :unsure:

Link al commento
Condividi su altri siti

Su tutto-norme la chiamano "la regoletta dei tre...

In cosa consiste questa regoletta ? su quali argomentazioni tecniche si basa ? si possono avere maggiori dettagli ?,non sono un abbonato a tne.

Link al commento
Condividi su altri siti

Alessandroni Matteo

Se tuttonormel redige un articolo in cui esplica i vari casi della 46/90 ovviamente afferma che un impianto di rivelazione incendio non va certificato, ovviamente se non rientrante nei requisiti della 46/90 (regoletta dei 3 non).

Ripartendo dalla domanda iniziale di iaki egli chiedeva:

Salve vorrei sapere se dopo esser stato realizzato l'impianto rilevazione incendi va certificacato col modulo della dichiarazione 46/90 oppure bisogna usare un'altro modulo.

Grazie

Le risposte che gli sono state date è che se l’impianto ricade nella 46/90 và rilasciato il relativo modello di dichiarazione di conformità.

Ma se l’edificio non ricade nella 46/90 è un errore affermare che l’impianto non va certificato!!!!!.

Il termine certificazione non è nato con la 46/90.

Ripeto, per l’ennesima volta, che un impianto rivelazione fumi/incendi non viene installato per bellezza ma, generalmente, viene installato per specifici motivi in primo luogo quelli per l’ottenimento del CPI. L’obbligatorietà del CPI vedasi lex 626, è ormai estesa alla maggior parte delle strutture commerciali ed industriali (lasciamo perdere la salumeria di 50 mq sotto casa).

Tra le documentazioni da presentare al comando dei VVFF si legge che deve essere presentata anche una dichiarazione di corretta installazione degli impianti da parte della ditta installatrice (e mi pare una cosa logica ed ovvia).

Per ulteriori chiarimenti alcuni link.

Link sito elektro.it impianto rivelazione incendi

Link sito VVFF prevenzione incendi

Modificato: da Alessandroni Matteo
Link al commento
Condividi su altri siti

Mi sto muovendo per cercare i riferimenti normativi su cui si basa la "regola dei tre non" , nei vecchi numeri di TNE. Vi farò sapere , anche a me sembra strano : la stessa lettera f delle abilitazioni alla 46/90 prevede antincendio e rivelazione fumi.

Non ho comunque mai detto che non va resa una certificazione , solo che se non ricade nella 46/90 probabilmente non serve la d.d.c. ma un'altra dichiarazione.

Ad un meeting di aggiornamento ho chiesto la questione e mi hanno detto di guardare se non vi sia qualche riferimento nella EN54 : l'obbligo di progetto , ad esempio , mi hanno detto che viene prescritto anche lì. :blink:

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...