_Paoletto_ Inserito: venerdì alle 04:54 Segnala Inserito: venerdì alle 04:54 (modificato) L' 6 comma 2 del D.P.R. 392 del 16 Aprile 1994 ( tutt'ora vigennte) estende anche alle "singole unità abitative" la possibilità per il proprietario di rendere autocertificazione di adeguatezza per gli impianti ( anche quelli idro-sanitari) realizzati ante 13 marzo 1990, corredando l' autocertificazione con un allegato tecnico sulle verifiche effettuate (ovviamente questa autocertificazione di adeguatezza si potrebbe fare per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990, mai ristrutturati in seguito e tuttora funzionanti correttamente secondo le norme tecniche richiamate dalla L. 46/90). La previsione in discorso si riferisce a tutti gli impianti previsti dalla Legge 46/90 e quindi anche agli impianti idro-sanitari. Ciò posto chiedo quanto segue. L' allegato tecnico che segue quell' autocertificazione lo possono redigere solo soggetti imprenditoriali con appositi requisiti di cui alla L.46/90 oppure lo possono redigere anche liberi professionisti come ingegneri architetti geometri periti industriali? L' autocertificazione di adeguatezza corredata di allegato tecnico di cui a detto articolo sei comma due DPR n.392/94 si può effettuare solo per impianti idrosanitari interi dalla presa in acquedotto fino agli attuatori finali, oppure in caso di impianti condominiali a servizio di più unità immobiliari l' autocertificazione in questione può essere effettuata anche solo per le parti di impianto idro-sanitario ricadenti in una singola unità immobiliare? (L' estensione testuale di questa possibilità alle "singole unità abitative" effettuata dal detto art. 6 comma 2 DPR 392/94 potrebbe deporre in senso affermativo, questa precisazione non avrebbe altrimenti senso e sarebbe scritta inutilmente se per "singole unità abitative" si intendessero solo quelle con autonomo collegamento alla rete dell' acquedotto, perché per tale ipotesi basterebbe la previsione generale di cui al comma 1 dell' art. 6 dello stesso decreto che parla genericamente di autocertificazione di impianti realizzati prima del 13 marzo 1990). Modificato: venerdì alle 06:36 da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
Livio Orsini Inserita: venerdì alle 06:25 Segnala Inserita: venerdì alle 06:25 Ti rispondo sulla mia esperienza personale. In rete trovi moduli pre confezionati che alcuni comuni mettono on line per facilitare i cittadini. Io ho compilato questi moduli per l'impinato elettrico, idrosanitario e impinato termico. La mia casa è composta da due appartamenti con 2 proprietari (io e mio fratello), quindi 2 serie di documenti. Nei documenti non alleghi nessuna relazione tecnica. Dichiari, sotto la tua responsabilità, che l'impianto risponde ai requisiti minimi previsti dalla legge. Lo scopo dell'autocertificazione è proprio questo: tu dichiari che l'impianto risponde ai requisiti di legge. In caso di incidente se l'eventuale verifica tecnica accertasse che l'impianto non rispondeva a questi requisiti ne risponderesti. Io presentai queste 3 autocertificazioni 5 anni fa, in occasione di alcune varianti eseguite durante la ristrutturazione dei bagni. L'ufficio tecnico del comune si limitò alla registrazione dei documeti ed ad allegarli a tutto il fascicolo. Le variazioni vennero regolarmente inserite a catasto, perchè l'edificio risulta regolarmente accatastato.
_Paoletto_ Inserita: sabato alle 02:29 Autore Segnala Inserita: sabato alle 02:29 (modificato) Fin qui la risposta al quesito è fuori tema. Nella casa bifamiliare in questione le due unità abitative avevano ognuna un proprio allaccio all' acquedotto? [Stessa domanda si potrebbe fare per il caso dell'allaccio alla rete pubblica fognaria o ad autonoma fossa biologica visto che gli impianti idro-sanitari sono anche quelli di scarico] . Se si, non si è ancora affrontato il quesito sulla praticabilità dell' autocertificazione per le "singole unità abitative" poste in condominio e che si valgono di impianto idrico-sanitario condominiale. I moduli divulgati in rete di autocertificazione di adeguatezza dell' impianto redatti secondo l' 6 comma 2 del D.P.R. 392 del 16 Aprile 1994 prevedono tutti la dichiarazione tecnica , seppur allegata all' autocertificazione di adeguatezza del proprietario... E si ritorna al quesito : questo allegato tecnico lo può redigere solo un soggetto imprenditoriale o anche un libero professionista? (A meno che non si sostenga che i moduli diffusi in rete esprimono oneri al di là della norma statale, ma non credo). Vedasi un modello di autocertificazione di adeguatezza ex art 6 DPR 392 del 1994 per impianti ante 13 marzo 1990 a questo link sottonotato (e si noti il modello dela relazione tecnica allegata). https://www.pmstudiotecnico.it/wp-content/uploads/2018/09/Autocertificazione-Modello-ante-46-90-per-impianti-prima-del-13.03.90.pdf Modificato: sabato alle 18:53 da Maurizio Colombi Prestare attenzione a quando si incolla un testo.
Livio Orsini Inserita: sabato alle 05:10 Segnala Inserita: sabato alle 05:10 Io ti ho trasmesso la mia esperienza, se non ti va bene la mia risposta pazienza. Tanto per completezza l'allaccio alla rete idrica è unico con un unico contatore.
_Paoletto_ Inserita: sabato alle 18:37 Autore Segnala Inserita: sabato alle 18:37 (modificato) 13 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Io ti ho trasmesso la mia esperienza, se non ti va bene la mia risposta pazienza. Tanto per completezza l'allaccio alla rete idrica è unico con un unico contatore. Non mi torna quando lei ha scritto "Io presentai queste 3 autocertificazioni 5 anni fa, in occasione di alcune varianti eseguite durante la ristrutturazione dei bagni"... 5 anni fa da oggi vuol dire che le ristrutturazioni sarebbero state fatte nel 2020. Ma l' autocertificazione secondo l' art.6 comma 2 del D.P.R. n.392 del 16 Aprile 1994 , a cui mi riferivo nel mio post iniziale, si può fare solo per impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 e mai ristrutturati dopo. Quale comune era quello dove ha presentato le sue autocertificazioni? ( Tanto per chiedere chiarimenti sulla normativa anche lí). Per le realizzazioni su impianti effettuate dal 14 marzo 1990 fino all' anno 2008 erano previste altri tipi di dichiarazioni normate da un DM del 2008, le cosiddette DiCO e DiRI , che però esulano dai quesiti di cui al mio post. Anche il Comune di Roma per quelle autocertificazioni su impianti ante 13 marzo 1990 pubblica un modulo in cui è prevista una relazione da allegare compilata da un tecnico . Lo si vede a questo link https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/autocertif-conform-impianti-ante46-90.pdf Modificato: sabato alle 18:46 da _Paoletto_ Ortografia
Livio Orsini Inserita: domenica alle 09:41 Segnala Inserita: domenica alle 09:41 15 ore fa, _Paoletto_ ha scritto: 5 anni fa da oggi vuol dire che le ristrutturazioni sarebbero state fatte nel 2020 Le ristrutturazioni riguardavano esclusivamente oper murarie, senza alcuna modifica degli impianti termici, idrosatitari ed elettrici.
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