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Quando La Dichiarazione Di Rispondenza Sostituisce La Conformità


Mimmo 59

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Gentili amici desidererei conoscere il vostro parere su questa situazione:

Un mio amico operaio termoidraulico in pensione circa 6 mesi fa in casa sua ha sostituito la caldaia (mera sostituzione)

l'impianto è di vecchia data, "a norma" l'installazione fatta come da manuale.

Adesso per la manutenzione ha chiamato me che sono una ditta.

Per regolarizzare l'installazione avvenuta, posso rilasciare una dichiarazione di rispondenza, ovviamente dopo le verifiche tecniche del caso ?

In caso negativo quando la dichiarazione di rispondenza sostituisce la conformità?

Ringrazio per le risposte Mimmo 59 :)

PS. Ho postato questo messaggio per i colleghi o tecnici che sono informati sull'argomento e sull'applicazione delle leggi in merito

Modificato: da Mimmo 59
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andrea_climateck

Ciao Mimmo, t' incollo qualche stralcio della nuova normativa 37/08, non mi e'mai capitata una situazione come quella che presenti ma magari riesco a darti comunque una "mano", buona giornata

UNA NOVITÀ: LA “DIRI” DIchiarazione di RIspondenza (art 7 comma 6°)

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile (fermo restando

l’applicazione delle sanzioni previste), tale documento è sostituito, ma solo per gli impianti eseguiti prima

del 27/03/2008 da una DIchiarazione di RIspondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale

per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel

settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, a fronte dell’esito di uno

specifico sopralluogo e puntuali accertamenti.

Nel caso di impianti che non debbano essere redatti obbligatoriamente da un professionista (si veda sopra), la

DIRI può essere resa dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata all’installazione purché ricopra il ruolo

da almeno 5 anni ovviamente nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.

Il DM 37/08 non specifica la formalità con la quale debba essere resa la DIRI, è quindi presumibile che tale

dichiarazione sarà “imposta” con un diffuso uso di un facsimile. In ogni caso si ritiene che tale atto debba

sostanzialmente richiamare i contenuti della dichiarazione di conformità integrandoli con gli elementi che

comprovino i requisiti professionali di chi la rilascia e gli elementi del sopralluogo ed i referti delle prove

strumentali qualora richiesti, unitamente a parte degli allegati tecnici obbligatori.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (art. 7)

NON ESISTE PIÙ IL “MODULO MINISTERIALE” DELLA L 46/90, ORA È DIVERSA!

Ora vale la “modulistica” degli allegati I e II del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Allegato I per ditte installatrici propriamente dette;

Allegato II per ditte non installatrici per i propri impianti;

ATTENZIONE!

Nel primo caso, Allegato I per ditte installatrici propriamente dette, il modulo allegato al DM non presenta la

firma di ricevuta da parte del cliente, cosa del resto riscontrata anche in quella prevista dalla L. 46/90. È

opportuno, se non indispensabile, che l’impresa di installazioni integri tale stampato con una nota da fare

firmare al committente che attesta la ricevuta della documentazione da parte del committente medesimo.

È da rilevare come in entrambe le dichiarazioni di conformità e nel progetto debba essere espressamente

indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. Qualora non ci sia compatibilità

tecnica si deve “crearla” con apposito adeguamento. Questo sta ad indicare che in caso di non compatibilità

non si potrà invocare la responsabilità dell’impresa installatrice limitata all’intervento eseguito.

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