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Energia Eolica.....


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Gentilissimi,

sapete dirmi quanto paga enel il kwh prodotto da una turbina eolica max 50kw collegata in rete?

Ho gia' visistato il sito dell'enel ma le uniche informazioni sui costi sono inerenti al fotovoltaico.

Esiste un decreto tipo "conto energia" che vale anche per l'eolico.

Grazie.

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Paolo Cattani

L'energia prodotta non la vendi mica all'enel, per questo sul sito non trovi niente. L'Enel è solo un gestore, l'Acquirente Unico è il G.S.E.

Ecco una sintesi delle leggi che regolano il ritiro: ti evidenzio i punti salienti, ma ti consiglio di leggere tutto.

La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione – ha stabilito che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia sia materia di potestà legislativa delle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

La Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 recepisce la direttiva europea sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo le finalità di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e sviluppo della microgenerazione elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane (art. 1).

A decorrere dal 2004 e fino al 2006 la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è incrementata dello 0,35% annuo; i successivi incrementi – sino al 2012 – sono stabiliti dal Ministro delle attività produttive (art. 4).

Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW potranno essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell’energia elettrica a condizioni tecnico-economiche che saranno disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (art. 6).

Viene introdotta la garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, purché la produzione annua non sia inferiore a 100 MWh (art. 11); il soggetto designato al rilascio è il Gestore della rete.

L’art. 12 stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti; la costruzione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture connesse sono soggette ad un’unica autorizzazione regionale, a tal fine la regione competente convoca la Conferenza dei servizi. L’autorizzazione – rilasciata a seguito di un procedimento unico di durata non superiore a 180 giorni – costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto.

L’autorizzazione deve contenere peraltro l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell’impianto.

L’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico saranno approvate in Conferenza unificata dei Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e dei beni culturali; esse definiranno le modalità di corretto inserimento degli impianti con specifico riguardo agli impianti eolici nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

L’energia prodotta da impianti eolici è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore della rete alla quale l’impianto è collegato (art. 13).La connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche dovrà avvenire in accordo alle specifiche direttive emanate, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

La legge 23 agosto 2004 n: 239 di riordino del settore energetico definisce la microgenerazione come produzione di energia con capacità non superiore a 1 MW da assoggettare, per l’installazione, a norme autorizzative semplificate. Inoltre il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 viene stabilito in 0,05 GWh o multipli.

La Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 34/05 stabilisce (art. 5) un prezzo minimo di cessione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili pari a (aggiornamento 2007) 0,0964 Euro/kWh (fino a 500.000 kWh/annui), mentre il prezzo di cessione del CV è fissato dal GSE in 0,13749 Euro/kWh.

A decorrere dal 2008 il ritiro di tale energia è regolato con Delibera AEEG 280/07 che individua nel GSE il soggetto preposto al ritiro commerciale dell’energia.

La Regione Toscana, con L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005, ha assoggettato l’installazione di impianti eolici di potenza nominale da 5 kW fino a complessivi 50 kW a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), costituente titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia.

La Regione Puglia, con la L.R. 9/2005 ed il Regolamento n° 16 del 4 ottobre 2006, ha introdotto un regime autorizzativo semplificato per le installazioni di impianti di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro rotore di 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 24 metri.

Tali impianti di piccola taglia sono esclusi dalle procedure di valutazione ambientale ai sensi della L.R. 17/2007 (come modificata dall’art. 10 della L.R. 25/2007) e sono assoggettati alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in materia di edilizia e di energia, sostitutivo dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

La Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 28/06 stabilisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

La Regione Campania, con Delibera di Giunta n° 1955 del 30 novembre 2006, ha stabilito che per la realizzazione di impianti eolici di potenza fino a 1 MW i proponenti la costruzione richiedano al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici e trasmettano alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, nonché la comunicazione della data di messa in esercizio dell’impianto.

La Regione Basilicata, con Legge n° 9 del 26 aprile 2007, ha autorizzato la realizzazione di impianti di minieolico con potenza nominale installata complessiva non superiore a 100 kW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; escludendo tali impianti dalle procedure di valutazione di impatto ambientale (con soglia di potenza nominale complessiva non superiore a 50 kW nelle aree naturali protette).

La Delibera dell’Autorità per l’Energia n° 89/07 (allegato A) stabilisce che il servizio di connessione per potenze complessive in immissione fino a 50 kW sia erogato in bassa tensione.

La Regione Sardegna con Deliberazione n. 28/56 del 26 luglio 2007 ha stabilito i criteri per l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici: in particolare gli impianti mini eolici di potenza massima fino a 30 kW, localizzati nelle pertinenze di impianti industriali, produttivi ed agricoli, in regime di autoproduzione, sono assoggettati ad una Autorizzazione all’installazione da rilasciarsi da parte dell’ufficio comunale di competenza.

La Legge n° 244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008 – art. 2 comma 145) ha introdotto un innovativo sistema incentivante che riconosce per la durata di 15 anni una tariffa onnicomprensiva di 30 eurocent/kWh per la produzione di energia da fonte eolica fino a 200 kW di potenza installata

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