Articolo
Attestato di Prestazione Energetica in Italia e in Europa: stato dell’arte e prospettive
Le attività CTI a supporto dell'APE e dell'EPBD
Norme per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Rapporto Annuale sulla Certificazione energetica Norme per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Strumento di collegamento con le norme sviluppate dal CEN a supporto della Direttiva.
Obiettivo: mantenere un quadro legislativo normativo coordinato e coerente.
UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali.
UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
DM 26 giugno 2015 "Requisiti minimi"
Art. 7 - Strumenti di calcolo
1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento di cui al comma 2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.
Rapporto Annuale sulla Certificazione energetica
Strumento di conoscenza del patrimonio immobiliare a supporto dei Piani di riqualificazione, previsti dalla nuova direttiva.
Concerted Action EPBD è un'iniziativa finanziata dalla Commissione europea, che coinvolge esperti (ENEA e CTI per l'Italia) di tutti gli Stati Membri della UE e della Norvegia e finalizzata a contribuire alla riduzione del consumo energetico negli edifici, attraverso lo scambio di conoscenze e la condivisione di buone pratiche nel campo dell'efficienza energetica e del risparmio energetico.
L'obiettivo è migliorare la condivisione delle informazioni e delle esperienze derivanti dall'adozione e dall'attuazione della Direttiva europea nei singoli Paesi.
Direttiva (EU) 2024/1275
Gli argomenti disciplinati dalla direttiva
? Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (Art. 3 e All. II)
? Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche (Art. 4, All. I e VII)
? Criteri di fissazione dei requisiti minimi (Art. 5 e 6)
? Edifici a emissioni zero (Art. 7, 11)
? Requisiti per gli edifici di nuova costruzione (Art. 7, 11 e All. III)
? Requisiti e traiettorie per gli edifici esistenti (Art. 8, 9 e 11)
? Requisiti sui sistemi solari (Art. 10)
? Passaporto di ristrutturazione (Art. 12 e All. VIII)
? Sistemi tecnici degli edifici (Art. 13)
? Infrastrutture e mobilità sostenibile (Art. 14)
? Smart Readiness Indicator (Art. 15 e All. IV)
? Disponibilità dei dati (Art. 16 e 22)
? Incentivi, finanziamenti, rimozione barriere e supporto al mercato (Art. 17 e 18)
? Attestati di prestazione energetica (Art. 19, 20, 21 e All. V)
? Ispezioni e Controlli (Art. 23, 24, 27, All. III e VI)
? Competenze e professionisti (Art. 17, 25 e 26)
Direttiva (EU) 2024/1275 - Attestato di prestazione energetica
- Entro il 29 maggio 2026, l'attestato di prestazione energetica deve essere conforme al modello riportato nell'allegato V.
- Deve specificare la classe di prestazione energetica dell'edificio, su una scala chiusa utilizzando solo lettere dalla A alla G.
- La lettera A corrisponderà agli edifici a zero emissioni, mentre la lettera G corrisponderà agli edifici con le peggiori prestazioni nel parco edilizio nazionale al momento dell'introduzione della scala.
- Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a zero emissioni come "A0" possono continuare a utilizzare tale designazione anziché la classe A.
- Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, se si utilizza A0, da A a F) abbiano un'adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.
- Gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A+ corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.
- Edifici nuovi: GWP nel corso del ciclo di vita: dal 1°gennaio 2030 ( gennaio 2028 <1000 m2),
- Per gli edifici esistenti ristrutturati per rientrare in classe A+, gli Stati membri garantiscono che il GWP nel corso del ciclo di vita sia stimato e reso noto nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio.
Allegato V - Contenuti obbligatori APE
- classe di prestazione energetica;
- consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
- consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
- energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
- emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2.a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.
Nell'attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:
- principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
- fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
- indicazione che precisi se l'edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
- indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all'interno dell'edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
- informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.
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Norme per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Rapporto Annuale sulla Certificazione energetica Norme per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
Strumento di collegamento con le norme sviluppate dal CEN a supporto della Direttiva.
Obiettivo: mantenere un quadro legislativo normativo coordinato e coerente.
UNI/TS 11300-1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali.
UNI/TS 11300-3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.
UNI/TS 11300-4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
UNI/TS 11300-5 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.
UNI/TS 11300-6 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.
DM 26 giugno 2015 "Requisiti minimi"
Art. 7 - Strumenti di calcolo
1. Gli strumenti di calcolo e i software commerciali per l'applicazione delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3 garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento di cui al comma 2. La garanzia è fornita attraverso una dichiarazione resa dal CTI, previa verifica del rispetto della condizione di cui al presente comma.
Rapporto Annuale sulla Certificazione energetica
Strumento di conoscenza del patrimonio immobiliare a supporto dei Piani di riqualificazione, previsti dalla nuova direttiva.
Concerted Action EPBD è un'iniziativa finanziata dalla Commissione europea, che coinvolge esperti (ENEA e CTI per l'Italia) di tutti gli Stati Membri della UE e della Norvegia e finalizzata a contribuire alla riduzione del consumo energetico negli edifici, attraverso lo scambio di conoscenze e la condivisione di buone pratiche nel campo dell'efficienza energetica e del risparmio energetico.
L'obiettivo è migliorare la condivisione delle informazioni e delle esperienze derivanti dall'adozione e dall'attuazione della Direttiva europea nei singoli Paesi.
Direttiva (EU) 2024/1275
Gli argomenti disciplinati dalla direttiva
? Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (Art. 3 e All. II)
? Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche (Art. 4, All. I e VII)
? Criteri di fissazione dei requisiti minimi (Art. 5 e 6)
? Edifici a emissioni zero (Art. 7, 11)
? Requisiti per gli edifici di nuova costruzione (Art. 7, 11 e All. III)
? Requisiti e traiettorie per gli edifici esistenti (Art. 8, 9 e 11)
? Requisiti sui sistemi solari (Art. 10)
? Passaporto di ristrutturazione (Art. 12 e All. VIII)
? Sistemi tecnici degli edifici (Art. 13)
? Infrastrutture e mobilità sostenibile (Art. 14)
? Smart Readiness Indicator (Art. 15 e All. IV)
? Disponibilità dei dati (Art. 16 e 22)
? Incentivi, finanziamenti, rimozione barriere e supporto al mercato (Art. 17 e 18)
? Attestati di prestazione energetica (Art. 19, 20, 21 e All. V)
? Ispezioni e Controlli (Art. 23, 24, 27, All. III e VI)
? Competenze e professionisti (Art. 17, 25 e 26)
Direttiva (EU) 2024/1275 - Attestato di prestazione energetica
- Entro il 29 maggio 2026, l'attestato di prestazione energetica deve essere conforme al modello riportato nell'allegato V.
- Deve specificare la classe di prestazione energetica dell'edificio, su una scala chiusa utilizzando solo lettere dalla A alla G.
- La lettera A corrisponderà agli edifici a zero emissioni, mentre la lettera G corrisponderà agli edifici con le peggiori prestazioni nel parco edilizio nazionale al momento dell'introduzione della scala.
- Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a zero emissioni come "A0" possono continuare a utilizzare tale designazione anziché la classe A.
- Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, se si utilizza A0, da A a F) abbiano un'adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.
- Gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A+ corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.
- Edifici nuovi: GWP nel corso del ciclo di vita: dal 1°gennaio 2030 ( gennaio 2028 <1000 m2),
- Per gli edifici esistenti ristrutturati per rientrare in classe A+, gli Stati membri garantiscono che il GWP nel corso del ciclo di vita sia stimato e reso noto nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio.
Allegato V - Contenuti obbligatori APE
- classe di prestazione energetica;
- consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
- consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
- energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
- emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2.a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.
Nell'attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:
- principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
- fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
- indicazione che precisi se l'edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
- indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all'interno dell'edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
- informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.
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