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Di.co E Variante V3


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Mi risulta che siano le nuove costruzioni a dover rispettare i requisiti energetici e non per quelle già esistenti...o mi sbaglio.

No non tisbagli. E' un principio universale di legalità. La retroattività si applica solo nel caso favorisca il cittadino.

Così è per gli impianti elettrici, per la classe energetica degli elettrodomestici, per la classe ecologica delle autovetture.

Notare che le autovetture sono considerate beni di consumo eppure puoi benissimo circolare con autovetture Euro 0, anzi se hanno più di 18 anni sono considerate vetture storiche ed hanno anche una riduzione della tassa di possesso.

Modificato: da Livio Orsini
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No non tisbagli. E' un principio universale di legalità. La retroattività si applica solo nel caso favorisca il cittadino.

Così è per gli impianti elettrici, per la classe energetica degli elettrodomestici, per la classe ecologica delle autovetture.

in effetti è cosi ma con una precisazione

la si applica anche in caso di ristrutturazione......e quindi non solo nei nuovi edifici.....occhio quindi

poi Livio ha ragione quando dice dice che ovviamente la casa si puo vendere e concedere l agibilita

ma in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni se non si è seguito la en 15232 viene allegato in automatico il certificato che la casa è in classe D en15232....

e li nessuno puo negare che l immobile in casa di successiva vendità può valere meno del suo reale valore......

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del_user_56966
e li nessuno puo negare che l immobile in casa di successiva vendità può valere meno del suo reale valore......

questo è teso solo a favorire l'uso di materiali e automazioni che portino un reale beneficio per primo all'utente

che nell'uso dell'immobile risparmia soldi, per gli edifici pubblici che erano notoriamente non correttamente automatizzati

in tal senso e indirettamente a tutta la comunità con l'ottenimento di un risparmio energetico globale a livello Europeo!

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Notare che le autovetture sono considerate beni di consumo eppure puoi benissimo circolare con autovetture Euro 0, anzi se hanno più di 18 anni sono considerate vetture storiche ed hanno anche una riduzione della tassa di possesso.

si ma hanno anche delle grosse limitazioni......primo fra tutti di valore se è una macchina comune e non di interesse storico....

e poi per esempio proprio per il fatto che inquinano io con una euro 0 non ci entro in centro a firenze.......

quindi si puo dire che si deprezza in base alla sua classificazione energetica ............cosi come un domani gli edifici

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Tra valere meno e non poter vendere ce ne passa....comunque sarà come il discorso della DI.CO, se non c'è non si può vendere l'immobile...e sappiamo come è andata a finire. :whistling:

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infatti non ho detto che non si puo vendere ma solo che almeno nelle regioni che ho sopra citato e in cui opero ....

si puo vendere ma ti danno un bel certificato di classe d......

se sei contento te poi di comprare una casa di 70 metri che per riscaldarla ad esempio ci vuole 1700 euro di metano all anno........

quando tra applicvazione della en15232 e tecniche costruttive ad esempio di classificazione energetica OBBLIGATORIA in classe a

ne potresti spendere circa 500 .............

come si dice contento te contenti tutti.......

P.S

l esempio che hai fatto con la di co non è tanto calzante ......li non c era una norma comunitaria che IMPONE entro il termine che ti è stato indicato da Alen

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la casa non la puoi più vendere ne affittare e neppure

ti concedono più l'agibilità... tanto vale prenderne coscienza prima di avere il problema!...

Neanche io l'ho detto....ma non hai avuto nulla da che ridire, quindi..........

Speriamo in un aiuto da techno a far finire una discussione del genere fuori tema. :senzasperanza:

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ok li Alen si è SBAGLIATO......

sono d accordo a non continaure ot questo post...

visto che ciò che avevo da precisare su chi si è a sua volta sbagliato l ho gia detto .....

saluti

Iacopo

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del_user_56966
ok li Alen si è SBAGLIATO......

non vi preoccupate io sbaglio sempre, però visto l'importo delle sanzioni prima leggete qui... ^_^

dal 1° luglio 2009:

trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

dal 1° luglio 2010:

contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

Le sanzioni per le inadempienze sono stabilite dalla legge Regione Lombardia 29/06/2009, BUR 30/06/2009, n. 26, n. 2 stabilisce (art.1 comma f 17quinquies ***ies e nonies) che

L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila.

Il locatore che, a decorrere dall’1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10mila. *

....LINK..... ;)

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Maurizio Colombi

Ma porca miseria!

Quando si legge una frase, una parola, un qualsiasi insieme di lettere che compongono uno scritto, si capisce quello che si legge o lo si interpreta a piacimento, calando le braghe al primo che capita?

Dunque: se il normatore mi deve venire a mettere per iscritto che in un appartamento, per ottenere il livello minimo (1) devo installare:

1 presa nell’ingresso

3 prese nell’angolo cottura

5 prese in cucina

2 prese in bagno

4, 5, o 6 prese negli altri locali

e poi di seguito:

1 punto luce in tutti i locali

0 e dico ZERO punti luce nell’angolo cottura

1 o 2 punti luce negli altri locali…….

A questo punto: o gli impianti che realizza il sottoscritto sono di categoria….cinque, o il formatore è solito abitare in una capanna di un villaggio di pigmei!

Ma (ri)dico io, per quale motivo il popolo italiano deve contribuire di tasca sua, alla stesura di una banale variante ad una norma, in cui si stabilisce (in questa variante) che ogni locale deve avere un interruttore per accendere e spegnere la luce, e soprattutto che deve averlo vicino alla porta di accesso…….MA STIAMO SCHERZANDO?

E soprattutto dove si stabilisce (in questa variante) che, per ottenere i vari livelli, devono essere installati X numero di circuiti…….senza stabilire il come il dove e il perchè di tutto ciò……MA NON FACCIAMO RIDERE!

E poi, per quanto riguarda il ricorrente (in questa discussione) collegamento con la EN 15232, ritengo, o meglio ribadisco il concetto, che la norma in oggetto sia da ritenersi solo ed esclusivamente a riferimento della classe energetica dei locali, dove per classe energetica si intende il consumo di energia per il riscaldamento e/o per il raffrescamento……. con un occhio di riguardo alle funzioni automatizzate di gestione di questi elementi.

Ma guardando, senza molta attenzione, tutto il malloppo della norma, si capisce che anche qui ci sono delle incongruenze……ad esempio: il controllo dell’illuminazione in un locale residenziale, ottiene l’approvazione in tutte le quattro classi…….solo con l’applicazione dell’interruttore on/off…..MA RISTIAMO SCHERZANDO?

Per finire, quindi, sono solidale con l’amico Livio O. , ma soprattutto allargo la frase da lui citata, a tutto quanto detto in relazione alle norme e varianti nominate in questa discussione e, ritenendo questo mio intervento abbastanza estraneo al succo vero e proprio della discussione, ma soprattutto considerando il modo con cui mi sono espresso, non completamente cordiale ed amichevole come si usa solitamente qui su PLCForum, mi scuso profondamente con tutti coloro non la pensano come me ed essendo io in controtendenza con il “pensiero generale” dei maggiori interventi di questa discussione, ritengo di abbandonarla qui.

Un ultimo consiglio: cerchiamo di ritornare nel tema! :)

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del_user_56966

Sono previste differenti forme di sanzioni amministrative per chi non ottempera alle normative previste in materia di Certificazione Energetica.

Costruttore: sanzione tra 5.000€ e 30.000€ se non consegna l'attestazione di certificazione energetica contestualmente all'alloggio.

Venditore o locatore: il notaio non può procedere all'atto

Progettista:

sanzione amministrativa del 30% della sua parcella professionale se la relazione è compilata in maniera difforme;

sanzione amministrativa del 70% della sua parcella professionale e segnalazione all'ordine professionale o al collegio di appartenenza se la relazione non è veriteria;

Direttore dei lavori:

sanzione amministrativa del 50% della sua parcella professionale e segnalazione all'ordine professionale o al collegio di appartenenza se omette la di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere;

multa di 5.000€ se l'asseverazione di conformità delle opere non è veriteria....LINK

ma sarò poi io che mi sbaglio??... o chi non ottempera alla legge che dove preparare il portafogli... :P

riprendiamo il discorso nella giusta discussione..LINK

per me...FINE OT... :P

Modificato: da Aleandro2008
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  • 3 months later...

Riprendo questa discussione in quanto nonostante la variante in oggetto sia in vigore ormai da molti mesi come sempre non si sa che pesci prendere e non si vedono in sostanza miglioramenti della situazione.

Io mi chiedo, è possibile che ogni volta che esce una norma ogni volta debbano esserci così tanti dubbi sul come applicarla, su come interpretarla...

Ho seguito recentemente (un paio di mesi fa) un incontro organizzato dalla CNA su questa tematica e sembrava che ci fosse almeno un punto fermo:

"Il livello 1 è il minimo previsto, è obbligatorio, non vi è alcuna possibilità di patto in deroga"

Questo è stato affermato dagli ingegneri dell'unione installazione impianti CNA, con tono assolutamente risoluto e perentorio, contestando anche duramente quanto riportato su vari autorevoli siti del settore e sopratutto da tutto normel rei di aver dichiarato la possibilità di accordarsi col committente che non desideri seguire tale variante (patto in deroga).

Ora come al solito c'è un casino in giro che non finisce più, se metti in mezzo la variante chiunque può delegittimarti tirando in ballo sto patto in deroga che se non lo sanno i "grossi" se può essere usato come faccio a saperlo io che sono un semplice installatore?

L'installatore dovrebbe essere messo nelle condizioni di operare in maniera professionale, quindi ok c'è la normativa, ma c'è una legge che io posso tirare in ballo per dire "la 64-8 V3 liv.1 è obbligatoria ai sensi della legge x art.y"? E non un inutile "me l'ha detto la cna...?

Si riuscirà mai ad arrivare ad una risposta definitiva? O si ferma tutto ad una interpretazione personale del tutto inutile?

Detto questo, a me sta variante 3 su varie cose piace molto.

Stabilisce dei criteri qualitativi importanti e spesso disattesi dall'impiantista medio (quello che si cala i pantaloni)... ad esempio le 6 prese vicino alla tv non è male, le shuko di solito sono 1 (tv) dvd vcr ecc solitamente hanno spina italiana, e comunque posso sempre comprarmi x pochi euro un cordone con spina italiana.

La barra equipotenziale nei quadri elettrici... io non l'ho MAI trovata negli impianti della concorrenza (e spesso nemmeno nelle cassette vicine al medesimo!!), quindi montare un spd correttamente su tali impianti è difficile o non possibile.

Una quantità minima di punti nei locali... per quel che vedo in giro il più delle volte la tendenza è di tirare all'osso, spesso con effetti sorprendenti! :D

Poi è chiaro che ci sono delle incongruenze, ma almeno una linea guida per stabilire cosa possa essere considerato di più o meno qualità non mi sembra male.

Saluti.

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Carlo Albinoni
Ho seguito recentemente (un paio di mesi fa) un incontro organizzato dalla CNA su questa tematica e sembrava che ci fosse almeno un punto fermo:

"Il livello 1 è il minimo previsto, è obbligatorio, non vi è alcuna possibilità di patto in deroga"

Questo è stato affermato dagli ingegneri dell'unione installazione impianti CNA, con tono assolutamente risoluto e perentorio, contestando anche duramente quanto riportato su vari autorevoli siti del settore e sopratutto da tutto normel rei di aver dichiarato la possibilità di accordarsi col committente che non desideri seguire tale variante (patto in deroga).

Penso che si stia complicando la vicenda più del necessario.

Il livello 1 è il minimo obbligatorio.

Obbligatorio per che cosa?

Obbligatorio per la conformità alla norma CEI 64-8 (*) ove è stabilito il livello 1.

La norma, in sè, non contempla che possa essere derogata: sarebbe una contraddizione.

Tuttavia la norma CEI 64-8, come in generale tutte le norme tecniche, non sono obbligatorie.

Chi non vuole o non può seguire la norma tecnica, in parte o in toto, è libero di farlo, non è certo una novità questa.

Ovviamente assumendosene tutte le responsabilità, e con l'accordo della committenza (altrimenti sarebbe una truffa visto che normalmente ci si aspetta che l'impianto sia "a norma").

E' chiaro che derogare dalla norma tecnica su questioni di protezione contro la scossa elettrica, o contro l'incendio, ha un peso, e un certo tipo di rischio. Non seguire la norma sul numero di prese del telefono ha un altro peso e un altro tipo di rischio, non seguirla sulla continuità di servizio, la selettività e le luci anti black out un altro peso ancora.

In ogni caso, una qualunque deroga ai requisiti del livello 1 mette l'impianto "fuori norma", non necessariamente lo mette "fuori legge".

(*) ovviamente nell'ambito dell'applicazione dell'allegato A: impianti nuovi nelle abitazioni o completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.

In tutti gli altri casi il livello 1 non è richiesto per la conformità alla norma CEI 64-8.

Modificato: da Carlo Albinoni
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A questo punto: o gli impianti che realizza il sottoscritto sono di categoria….cinque, o il formatore è solito abitare in una capanna di un villaggio di pigmei!
...BHè,caro Maurizio,che pretendi???

....prima di tutto la forma...se poi ti trovi a parlare,con installatori ed progettisti,che ancora,non sanno a che cosa serve la messa a terra,non fa niente....

...l importante sono le parole...parole...parole.... :):):)

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  • 3 weeks later...
  • 1 month later...

se il lavoro e stato fatto a inizio anno , fa fede la data di inizio lavori

e non quella di fine lavori

quindi il lavoro e stato cominciato prima dell'entrata in vigore della 64/8 V3

e quindi e un impianto elettrico eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle

normative vigenti.

non cè obbligo di adeguarsi a tale requisiti

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  • 2 months later...
se il lavoro e stato fatto a inizio anno , fa fede la data di inizio lavori

e non quella di fine lavori

quindi il lavoro e stato cominciato prima dell'entrata in vigore della 64/8 V3

e quindi e un impianto elettrico eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle

normative vigenti.

non cè obbligo di adeguarsi a tale requisiti

Naturalmente errato....fà fede la data della DI.CO e che questa non può essere antecedente la fine dei lavori.

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